Congresso Nazionale Confprofessioni "Il professionista 4.0"
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- Ultima modifica: Giovedì, 19 Ottobre 2017
Il Consiglio Nazionale - organo assembleare dell’ANMVI composto dai rappresentanti delle Associazioni Federate - è chiamato ad eleggere il Consiglio Direttivo ANMVI (e del relativo Collegio dei Revisori) allo scadere di ogni mandato di quest’ultimo. (art.14 dello Statuto ANMVI).
Hanno diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo ANMVI i Presidenti delle Associazioni Federate (Grandi Elettori) e i Coordinatori Regionali ANMVI. (artt. 14, 17 dello Statuto ANMVI)
Sono Grandi Elettori i Presidenti di ciascuna Associazione Federata. Qualora il Presidente di Associazione Federata sia impossibilitato a partecipare, il Consiglio Direttivo della Associazione nomina un "delegato" (anche estraneo al Consiglio stesso). Tale delega deve essere sottoscritta dal delegante in forma scritta. L’eventuale delega del Presidente di Associazione Federata è preferibilmente attribuita ad 1 (uno) componente dell’organo direttivo dell’Associazione di provenienza. Ogni Presidente o “delegato” della associazione aderente può rappresentare per delega fino a 4 (quattro) altre associazioni aderenti aventi diritto di voto.
I Presidenti delle Associazioni Federate che delegano l’esercizio di voto ai sensi del punto 3, possono partecipare al Consiglio Nazionale in seduta elettiva astenendosi dal voto. Possono partecipare all’Assemblea Elettiva, senza diritto di voto, i componenti dei Consigli Regionali delle ANMVI REGIONE.
I Presidenti delle Associazioni Federate possono ricoprire cariche all’interno del Consiglio Direttivo ANMVI, ovvero possono proporsi/essere proposti in candidatura.
Ogni Associazione nazionale o regionale aderente all’ANMVI ha diritto ad 1 (uno) voto fino a 500 iscritti, ed 1 (uno) voto ulteriore per i multipli di 500 (cinquecento) fino ad un massimo di 6 (sei) voti. Le Associazioni nazionali aderenti all’ANMVI hanno diritto ad 1 (uno) voto in più, in aggiunta i voti risultanti dal paragrafo precedente. Le associazioni regionali, provinciali e cittadine partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto ad 1 (uno) voto. Hanno diritto all'esercizio di voto i Coordinatori Regionali ANMVI nella misura di un 1 voto ciascuno. (art. 17 dello Statuto).
Per le Associazioni Nazionali e Regionali, l’attribuzione del numero dei voti in base all’articolo 17 dello Statuto viene calcolata in base al numero di iscritti risultanti al 31/12 dell’anno precedente l’anno elettivo, e ai valori attestati dalla Tesoreria ANMVI*
Il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. (art. 14 dello Statuto ANMVI)
Sulla base dei punti 6, 7 sopra riportati risulta la seguente attribuzione di voti:
Ass. Nazionali: AIVEMP 2, SCIVAC 7, SIVAE 2, SIVAL 2, SIVARSIB 2, SIVE 2, SISCA 2, SIDEV 2, SOVI 2;
Associazioni Regionali ALIVELP 1, AVULP 1, SOVEP 1
Associazioni Provinciali e Cittadine: AVM 1
Voti del Presidente ANMVI: 2 (art. 14 dello Statuto)
Al Consiglio Nazionale partecipano i membri del Consiglio Direttivo ANMVI, pur senza disporre del diritto di voto, eccetto che per il Presidente che dispone di 2 (due) voti. (art. 14 dello Statuto)
Il Consiglio Direttivo ANMVI che verrà eletto dovrà risultare composto come da art. 9 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ripartisce le cariche. (Art. 9) v. punto 12 successivo.
I Past President partecipano a senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La ripartizione delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo avviene per votazione interna. (art. 10 dello Statuto)
13. COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale è composta dai Past President e dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente.
14. CANDIDATURE
La Commissione Elettorale propone al Consiglio Nazionale le candidature per il Consiglio Direttivo ANMVI e per il Collegio dei Revisori dei conti, tenuto prioritariamente conto delle candidature presentate dai Presidenti delle Associazioni Federate Nazionali. Ciascun Presidente di Associazione federata (Grande Elettore) ha facoltà di esprimere 1 (una) candidatura per il Consiglio Direttivo, per conto della propria Associazione di provenienza.
Detta candidatura deve essere inviata per posta elettronica alla Commissione Elettorale entro i termini previsti da apposita comunicazione; deve inoltre essere accompagnata da una breve nota curricolare del candidato espresso e da una breve dichiarazione in cui si motivi la candidatura.
Possono essere presentate candidature spontanee da Medici Veterinari regolarmente iscritti ad almeno una Associazione federata e in regola con la relativa quota in corso d’anno. L’invito ad esprimere candidature spontanee dovrà indicare la scadenza e le modalità di presentazione (fac simile di modulo).
La Commissione Elettorale vaglia tutte le candidature in base ai requisiti statutari e ai fini della rappresentatività settoriale nel Consiglio Direttivo. (punto 10 della Procedura elettiva).
Il Presidente del Consiglio Direttivo ANMVI convoca il Consiglio Nazionale elettivo; le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto il coordinamento della Commissione Elettorale e con le modalità da questa indicate.
La Commissione Elettorale presenta al Consiglio Nazionale, riunito in Assemblea elettiva, la lista dei candidati proposti dalla Commissione Elettorale ANMVI e le candidature personali regolarmente pervenute. Possono presenziare tutti i candidati.
Gli aventi diritto al voto ricevono le schede elettorali, secondo le modalità di voto definite dalla Commissione Elettorale.
La votazione è segreta.
Lo scrutinio si svolge nello stesso giorno, al termine delle votazioni. In caso di parità di voti fra i candidati, prevale il candidato più anziano rispetto alla data di iscrizione all’Ordine provinciale di appartenenza.
I nuovi libretti di vaccinazione del cane e del gatto realizzati da ANMVI sono disponibili per l’acquisto. Ristampati in edizione aggiornata rappresentano un valido ausilio professionale per accompagnare il cliente e il paziente verso la standardizzazione della profilassi vaccinale, alla luce delle più avanzate conoscenze scientifiche internazionali.
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Marco Melosi è stato confermato alla Presidenza ANMVI per la terza volta. Sabato 7 ottobre, l'Assemblea delle società confederate in ANMVI ha rieletto i componenti del CD ANMVI uscente. Due nuovi ingressi nel Collegio dei Revisori. I risultati.
SCIVAC, SIVAE, SIVAR e SIVE convocano i soci in Assemblea straordinaria per adeguare i rispettivi statuti sociali al DM 2 agosto 2017. Convocazione congiunta per SCIVAC, SIVAE e SIVAR il 23 ottobre nella sede di Palazzo Trecchi. La SIVE riunirà i Soci il 27 ottobre alla Fiera Cavalli di Verona.
La seconda giornata del Percorso BPV si terrà a Cremona, presso il centro studi di Palazzo Trecchi, sabato 15 giugno. Alla 2° giornata potranno iscriversi tutti coloro che hanno già partecipato alle precedenti edizioni di avviamento alla certificazione BPV, per aggiornare le conoscenze sul Disciplinare BPV-ANMVI e la sua concreta attuazione in struttura, oltre che per rivalutare l'eventualità della certificazione o il relativo aggiornamento.
La misura del compenso- Resta valido che la misura del compenso venga previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, ma anche in questo caso, il Legislatore lo richiede «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»; la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La forma scritta-Il comma 150 ha l'obiettivo di superare l'asimmetria informativa, mettendo il professionista nella condizione di illustrare (e il cliente nella condizione di conoscere) il rapporto fra la prestazione e il suo costo finale, e al tempo stesso di evitare l'effetto sopresa, cioè che in corso d'opera, possano presentarsi situazioni impreviste (ma non sempre imprevedibili) che possono far lievitare la spesa finale in maniera del tutto inattesa e taciuta.
La forma scritta dell'informativa è stata valutata dal Legislatore come una una maggior garanzia per il cliente nella pattuizione che sta alla base del conferimento dell'incarico professionale.
Assicurazione- Fra le informazioni da rendere obbligatoriamente note al cliente in forma scritta o digitale, figurano i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
Sanzioni?- La Legge annuale della concorrenza non prevede sanzioni per la mancata osservanza del comma 150. La sua violazione può tuttavia configurarsi come illecito disciplinare ed espone il professionista a maggior rischio di contestazione della prestazione professionale, per la cui liquidazione il giudice potrà rifarsi al decreto parametri
Il testo del comma 150- All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale».
Titoli e specializzazioni: Non solo una questione di competenza: titoli e specializzazioni professionali rientrano nel diritto dei clienti alla trasparenza. Il titolo professionale dovrà essere dichiarato e con esso le eventuali specializzazioni conseguite. Tutti i Medici Veterinari, in quanto iscritti all'Ordine professionale, da domani sono tenuti a far sapere all'utenza il loro campo di esercizio disciplinare. Lo prevede il comma 152 della Legge Annuale della Concorrenza che entra in vigore domani, martedì 29 agosto.
Tutte le forme di pubblicità consentite ai professionisti, liberalizzate dal 2006 a vantaggio dei consumatori, permetteranno ai singoli professionisti di rendere noto il proprio ambito di competenza professionale e anche quello settoriale-disciplinare. Non a caso, la misura rientra in un provvedimento regolatorio della concorrenza e del mercato, anche dei servizi professionali, ponendosi come strumento anche di tutela del professionista da forme di esercizio abusivo (fattispecie penalmente perseguibile) ma anche da forme di concorrenza sleale.
Risponde a questi scopi, la recente implementazione dell'Albo Nazionale dei Medici Veterinari con il quale la Fnovi ha consentito a tutti gli iscritti di creare e descrivere il proprio profilo professionale.
Coerenza con la deontologia del Medico Veterinario- Il comma 152 è rispecchiato dall'art. 23 del Codice Deontologico, che disciplina il dovere di informativa sull’esercizio professionale nei rapporti con la clientela: " È dovere del Medico Veterinario fornire informazioni all’utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni secondo i principi di correttezza, trasparenza e verità".
Il comma 152 della Legge- "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".
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LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Entrata in vigore: 29/08/2017
Si svolgerà il 21 ottobre 2017, presso la sede dell'ARAV (Associazione Regionale Allevatori, Vicenza) l'evento ANMVI Veneto dal titolo "Predazioni e medicina veterinaria forense". Termine ultimo per iscriversi 12 Ottobre 2017.