DOCUMENTI

Regolamento elettorale ANMVI


Regolamento Elettorale (art. 12 dello Statuto)


  1. ORGANO ELETTIVO

Il Consiglio Nazionale - organo assembleare dell’ANMVI composto dai rappresentanti delle Associazioni Federate - è chiamato ad eleggere il Consiglio Direttivo ANMVI (e del relativo Collegio dei Revisori) allo scadere di ogni mandato di quest’ultimo. (art.14 dello Statuto ANMVI).

  1. DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo ANMVI i Presidenti delle Associazioni Federate (Grandi Elettori) e i Coordinatori Regionali ANMVI. (artt. 14, 17 dello Statuto ANMVI)

  1. GRANDI ELETTORI E DELEGHE AL VOTO

Sono Grandi Elettori i Presidenti di ciascuna Associazione Federata. Qualora il Presidente di Associazione Federata sia impossibilitato a partecipare, il Consiglio Direttivo della Associazione nomina un "delegato" (anche estraneo al Consiglio stesso). Tale delega deve essere sottoscritta dal delegante in forma scritta. L’eventuale delega del Presidente di Associazione Federata è preferibilmente attribuita ad 1 (uno) componente dell’organo direttivo dell’Associazione di provenienza. Ogni Presidente o “delegato” della associazione aderente può rappresentare per delega fino a 4 (quattro) altre associazioni aderenti aventi diritto di voto.

 

  1. PARTECIPAZIONE CON ASTENSIONE E SENZA DIRITTO DI VOTO

I Presidenti delle Associazioni Federate che delegano l’esercizio di voto ai sensi del punto 3, possono partecipare al Consiglio Nazionale in seduta elettiva astenendosi dal voto. Possono partecipare all’Assemblea Elettiva, senza diritto di voto, i componenti dei Consigli Regionali delle ANMVI REGIONE.

  1. ELEGGIBILITA’

I Presidenti delle Associazioni Federate possono ricoprire cariche all’interno del Consiglio Direttivo ANMVI, ovvero possono proporsi/essere proposti in candidatura.

  1. NUMERO DI VOTI

Ogni Associazione nazionale o regionale aderente all’ANMVI ha diritto ad 1 (uno) voto fino a 500 iscritti, ed 1 (uno) voto ulteriore per i multipli di 500 (cinquecento) fino ad un massimo di 6 (sei) voti.  Le Associazioni nazionali aderenti all’ANMVI hanno diritto ad 1 (uno) voto in più, in aggiunta i voti risultanti dal paragrafo precedente. Le associazioni regionali, provinciali e cittadine partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto ad 1 (uno) voto. Hanno diritto all'esercizio di voto i Coordinatori Regionali ANMVI nella misura di un 1 voto ciascuno. (art. 17 dello Statuto).

  1. NUMERO DI ISCRITTI AL 31/12

Per le Associazioni Nazionali e Regionali, l’attribuzione del numero dei voti in base all’articolo 17 dello Statuto viene calcolata in base al numero di iscritti risultanti al 31/12 dell’anno precedente l’anno elettivo, e ai valori attestati dalla Tesoreria ANMVI*

Il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. (art. 14 dello Statuto ANMVI)

  1. VOTI PER CIASCUNA ASSOCIAZIONE

Sulla base dei punti 6, 7 sopra riportati risulta la seguente attribuzione di voti:

Ass. Nazionali: AIVEMP 2, SCIVAC 7, SIVAE 2, SIVAL 2, SIVARSIB 2, SIVE 2, SISCA 2, SIDEV 2, SOVI 2;

Associazioni Regionali ALIVELP 1, AVULP 1, SOVEP 1

Associazioni Provinciali e Cittadine: AVM 1

Voti del Presidente ANMVI: 2 (art. 14 dello Statuto)

Voti dei Coordinatori regionali ANMVI: 4 (art. 17 dello Statuto)

 

  1. CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE

Al Consiglio Nazionale partecipano i membri del Consiglio Direttivo ANMVI, pur senza disporre del diritto di voto, eccetto che per il Presidente che dispone di 2 (due) voti. (art. 14 dello Statuto)

  1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO

Il Consiglio Direttivo ANMVI che verrà eletto dovrà risultare composto come da art. 9 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ripartisce le cariche. (Art. 9) v. punto 12 successivo.

  1. PAST PRESIDENT

I Past President partecipano a senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

  1. RIPARTIZIONE DELLE CARICHE

La ripartizione delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo avviene per votazione interna. (art. 10 dello Statuto)

13.  COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è composta dai Past President e dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

14.  CANDIDATURE

La Commissione Elettorale propone al Consiglio Nazionale le candidature per il Consiglio Direttivo ANMVI e per il Collegio dei Revisori dei conti, tenuto prioritariamente conto delle candidature presentate dai Presidenti delle Associazioni Federate Nazionali. Ciascun Presidente di Associazione federata (Grande Elettore) ha facoltà di esprimere 1 (una) candidatura per il Consiglio Direttivo, per conto della propria Associazione di provenienza.

Detta candidatura deve essere inviata per posta elettronica alla Commissione Elettorale entro i termini previsti da apposita comunicazione; deve inoltre essere accompagnata da una breve nota curricolare del candidato espresso e da una breve dichiarazione in cui si motivi la candidatura.

Possono essere presentate candidature spontanee da Medici Veterinari regolarmente iscritti ad almeno una Associazione federata e in regola con la relativa quota in corso d’anno. L’invito ad esprimere candidature spontanee dovrà indicare la scadenza e le modalità di presentazione (fac simile di modulo).

La Commissione Elettorale vaglia tutte le candidature in base ai requisiti statutari e ai fini della rappresentatività settoriale nel Consiglio Direttivo. (punto 10 della Procedura elettiva).


PROCEDURA DI VOTO


  1. LA COMMISSIONE SCRUTINATRICE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ANMVI convoca il Consiglio Nazionale elettivo; le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto il coordinamento della Commissione Elettorale e con le modalità da questa indicate.

  1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La Commissione Elettorale presenta al Consiglio Nazionale, riunito in Assemblea elettiva, la lista dei candidati proposti dalla Commissione Elettorale ANMVI e le candidature personali regolarmente pervenute. Possono presenziare tutti i candidati.

  1. VOTAZIONE E SCRUTINIO

Gli aventi diritto al voto ricevono le schede elettorali, secondo le modalità di voto definite dalla Commissione Elettorale.

La votazione è segreta.

Lo scrutinio si svolge nello stesso giorno, al termine delle votazioni. In caso di parità di voti fra i candidati, prevale il candidato più anziano rispetto alla data di iscrizione all’Ordine provinciale di appartenenza.


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