PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ANMVI
Adottati dal Consiglio Direttivo ANMVI
Il Consiglio Direttivo dell’ANMVI, a fronte di numerose richieste di patrocinio*, ha adottato i seguenti principi generali.
1. ANMVI non concede mai
a. un patrocinio subordinato a contributi finanziari da parte o a favore del richiedente;
b. un patrocinio ad iniziativa che risulti confliggente con le proprie politiche/posizioni culturali;
c. un patrocinio ad iniziativa che risulti confliggente/concorrente nei riguardi delle proprie società federate;
d. un patrocinio i cui termini non possano essere verificati prima e durante l'iniziativa patrocinata;
e. un co-patrocinio insieme a partner non graditi o non concordati;
2. ANMVI non concede di norma
a. il proprio patrocinio ad iniziative di formazione scientifica rivolte a medici veterinari, reputando tale facoltà/decisione più consona alle proprie società scientifiche federate, con particolare riguardo alla loro specifica competenza disciplinare/settoriale;
b. il proprio patrocinio ad iniziative di formazione professionale nelle quali non abbia alcuna forma di partecipazione o per le quali valuti più consona la formula "in collaborazione con ANMVI", anche in virtù della partecipazione di propri rappresentanti o di un proprio apporto organizzativo;
c. eventuali eccezioni sono accordate con decisione motivata del Consiglio Direttivo ANMVI;
3. ANMVI valuta la concessione del proprio patrocinio o della “collaborazione con”
a. ad iniziative culturali (campagne/eventi/ pubblicazioni, ecc.) che abbiano come destinatario il pubblico e/o i medici veterinari, valutate meritevoli ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo ANMVI, dopo averne acquisito ogni elemento di utile ed opportuna conoscenza
b. ad iniziative culturali/professionali/promozionali/di prodotto o di servizio che abbiano come destinatario il pubblico e/o i medici veterinari, valutate meritevoli ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
ANMVI, dopo averne acquisito ogni elemento di utile ed opportuna conoscenza
c. ad iniziative realizzate in “collaborazione con” (v. anche punto 2.b) che prevedono la partecipazione attiva dell’ANMVI- in fase progettuale ed esecutiva – che possono prevedere contributi finanziari (es. sponsor) da parte del richiedente (es. campagne, petizioni, ecc.);
d) ad iniziative aventi per oggetto, contenuto e/o messaggio medicinali veterinari solo quando risultino soddisfatti tutti i requisiti di legge; spetta al partner proponente il patrocinio o la collaborazione assicurare e dare evidenza ad ANMVI della conformità della proposta alla legislazione vigente;
4. Utilizzo del logo
La concessione del patrocinio ANMVI o la ‘collaborazione con ANMVI’ ammette l'uso del logo ANMVI (come ufficialmente fornito dall'Associazione), previo accordo e supervisione dei materiali sui quali verrà apposto e dei mezzi di divulgazione utilizzati.
5. Osservanza e revoca
Oltre ai presenti principi generali, ogni patrocinio o collaborazione si atterrà alle regole contenute in Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi, ecc. eventualmente sottoscritti dall'ANMVI con i partner.
La revoca del patrocinio o della collaborazione può avvenire in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo ANMVI all'inverarsi di una delle condizioni di cui al punti sopra indicati; la revoca può avvenire ad insindacabile giudizio del legale rappresentante di ANMVI qualora, sussistano gravi e urgenti motivazioni.
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CD ANMVI, 2015