There was a problem loading image http://www.anmvioggi.it/images/multithumb_thumbs/b_240_0_16777215_00_images_or_copy_copy_copy_copy_copy.jpeg
La complessità dell'incarico- Intervenendo sulle liberalizzazioni introdotte nel 2012 (Riforma Monti) il comma 150 della Legge 124/2017 pone ulteriori obblighi a carico delle professioni regolamentate. I Medici Veterinari, in quanto esercenti una professione regolamentata, nel pattuire un servizio professionale erano già tenuti a rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
La novità, in vigore da domani, è che queste informazioni dovranno essere rese note al cliente "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale".
La misura del compenso- Resta valido che la misura del compenso venga previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, ma anche in questo caso, il Legislatore lo richiede «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»; la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La forma scritta-Il comma 150 ha l'obiettivo di superare l'asimmetria informativa, mettendo il professionista nella condizione di illustrare (e il cliente nella condizione di conoscere) il rapporto fra la prestazione e il suo costo finale, e al tempo stesso di evitare l'effetto sopresa, cioè che in corso d'opera, possano presentarsi situazioni impreviste (ma non sempre imprevedibili) che possono far lievitare la spesa finale in maniera del tutto inattesa e taciuta.
La forma scritta dell'informativa è stata valutata dal Legislatore come una una maggior garanzia per il cliente nella pattuizione che sta alla base del conferimento dell'incarico professionale.
Assicurazione- Fra le informazioni da rendere obbligatoriamente note al cliente in forma scritta o digitale, figurano i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
Sanzioni?- La Legge annuale della concorrenza non prevede sanzioni per la mancata osservanza del comma 150. La sua violazione può tuttavia configurarsi come illecito disciplinare ed espone il professionista a maggior rischio di contestazione della prestazione professionale, per la cui liquidazione il giudice potrà rifarsi al decreto parametri
Il testo del comma 150- All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale».
Titoli e specializzazioni: Non solo una questione di competenza: titoli e specializzazioni professionali rientrano nel diritto dei clienti alla trasparenza. Il titolo professionale dovrà essere dichiarato e con esso le eventuali specializzazioni conseguite. Tutti i Medici Veterinari, in quanto iscritti all'Ordine professionale, da domani sono tenuti a far sapere all'utenza il loro campo di esercizio disciplinare. Lo prevede il comma 152 della Legge Annuale della Concorrenza che entra in vigore domani, martedì 29 agosto.
Tutte le forme di pubblicità consentite ai professionisti, liberalizzate dal 2006 a vantaggio dei consumatori, permetteranno ai singoli professionisti di rendere noto il proprio ambito di competenza professionale e anche quello settoriale-disciplinare. Non a caso, la misura rientra in un provvedimento regolatorio della concorrenza e del mercato, anche dei servizi professionali, ponendosi come strumento anche di tutela del professionista da forme di esercizio abusivo (fattispecie penalmente perseguibile) ma anche da forme di concorrenza sleale.
Risponde a questi scopi, la recente implementazione dell'Albo Nazionale dei Medici Veterinari con il quale la Fnovi ha consentito a tutti gli iscritti di creare e descrivere il proprio profilo professionale.
Coerenza con la deontologia del Medico Veterinario- Il comma 152 è rispecchiato dall'art. 23 del Codice Deontologico, che disciplina il dovere di informativa sull’esercizio professionale nei rapporti con la clientela: " È dovere del Medico Veterinario fornire informazioni all’utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni secondo i principi di correttezza, trasparenza e verità".
Il comma 152 della Legge- "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".
-----------------
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Entrata in vigore: 29/08/2017