STATUTO DEL "FONDO SANITARIO ANMVI"
Art. 1 – Denominazione
È costituita (fondata il 13 aprile 2000) una Associazione ai sensi dell'art. 36 eseguenti del Codice Civile ed in osservanza del DecretoLgs 460/97 denominata "FONDO SANITARIO ANMVI" di seguito chiamato"Fondo". Art. 2 – Sede e Durata Il Fondo ha sede in Cremona, via Trecchi n. 20.La durata del Fondo è senza limiti di tempo, salvo quantoprevisto dal punto e) dell'art. 8 dello Statuto. Art. 3 – Finalità Il Fondo ha per oggetto esclusivo la predisposizione el'attuazione, senza scopo di lucro, di ogni forma di prestazioneassistenziale, secondo le modalità previste dalRegolamento nei confronti dei soci e dei loro familiari.Durante la vita del fondo è vietato distribuire, anche inmodo indiretto, utili o avanzi di gestione comunquedenominati, nonché fondi, riserve o capitali. Art. 4 – Soci e beneficiari Sono soci del Fondo i Medici Veterinari iscritti ad unadelle Associazioni Federate all'ANMVI che aderisconoal Fondo ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.Possono inoltre aderire al Fondo i medici veterinari aderentiad altre associazioni le cui adesioni dovranno essereapprovate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Art. 5 – Acquisto e cessazione della qualità di socio I soci divengono tali in base ad una richiesta scrittavolta ad ottenere per sé e per i propri familiari, le prestazioniassistenziali erogate dal Fondo.Tale richiesta può essere respinta dal Consiglio diAmministrazione con comunicazione scritta e motivataentro trenta giorni.In caso di mancata comunicazione entro il detto terminela richiesta si intende accettata tacitamente.È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazionealla vita associativa del fondo.I soci rimangono pertanto tali senza limiti temporali,fermo restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.I soci possono recedere dal Fondo con dichiarazionescritta inviata al Consiglio di Amministrazione comeprevisto dall'art. 5 del Regolamento.I soci decadono dalla loro qualità qualora, nonostante uninvito formale inviato dal Presidente del Consiglio diAmministrazione, non abbiano provveduto nei trentagiorni successivi a mettersi in regola con i versamentiprevisti dal successivo art. 6 dello Statuto.Il recesso, o comunque la cessazione del socio, comportaanche la cessazione delle prestazioni. Art. 6 – Versamenti dei soci I soci sono tenuti a versare i contributi richiesti dal Consigliodi Amministrazione al fine di fruire delle prestazioniassistenziali erogate dal Fondo.Il mancato versamento dei contributi richiesti dal Fondopuò comportare la sospensione dei servizi assistenzialinonché l'esclusione dal fondo ove il Consiglio di Amministrazionedeliberi in tal senso.I contributi versati da un socio non sono trasmissibili adaltri soci. Art. 7 – Assemblea dei soci L'Assemblea è composta dai soci ed è presieduta dalPresidente del Consiglio di Amministrazione.In sua assenza l'Assemblea viene presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o, inassenza di quest'ultimo, da una persona allo scopo sceltadall'assemblea stessa.L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio diAmministrazione e si riunisce in via ordinaria almenouna volta l'anno per l'approvazione del rendiconto dellagestione annuale.L'assemblea può essere convocata in via straordinaria,per ragioni di particolare interesse, su delibera del Consigliodi Amministrazione ovvero quando ne facciarichiesta il Collegio dei Revisori dei conti o almeno unterzo dei soci.Le assemblee, sia in forma ordinaria che straordinaria,sono convocate a mezzo di lettera anche telematica dainviarsi ai soci nonché ai Revisori dei Conti almenoquindici giorni prima della data fissata.Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano,l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegrammao fax o mezzo telematico da inviarsi ai socialmeno cinque giorni prima della riunione.L'assemblea è validamente costituita in prima convocazionecon la presenza di almeno la metà dei soci ed inseconda convocazione qualunque sia il numero dei socipresenti.Ai sensi dell'art. 2532, c. 2, c.c. ogni socio ha diritto adun voto in Assemblea a prescindere dall'importo deicontributi versati.Ogni socio può farsi rappresentare da altro sociomediante delega scritta. Ogni socio potrà essere portatoredi una sola delega. Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea È di competenza dell'Assemblea deliberare sulleVSTATUTO DEL "FONDO INTEGRATIVODEL S.S.N. MEDICI VETERINARI"seguenti materie:a) nomina del Consiglio di Amministrazione;b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;c) approvazione del rendiconto di gestione annuale;d) adozione di modifiche dello Statuto;e) decisione sullo scioglimento del Fondo e nomina deiliquidatori;f) ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consigliodi Amministrazione.Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con ilvoto favorevole della maggioranza assoluta (50% piùuno) dei soci presenti. Tuttavia le deliberazioni relativeai punti d) ed f) del presente articolo sono adottate insede di Assemblea straordinaria con il voto favorevole dialmeno i tre quarti dei soci presenti. |
Art. 9 – Scioglimento del Fondo
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazionecomposto da cinque membri nominati dall'Assembleadei soci.Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri duemembri.Almeno due membri del Consiglio di Amministrazionedovranno essere indicati dal Consiglio Direttivo dellaANMVI.I membri del Consiglio di Amministrazione restano incarica per tre anni e possono essere rieletti.Possono essere membri del Consiglio di Amministrazionei rappresentanti dei Soci.Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa unoo più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazioneprovvede alla loro sostituzione nella sua prima riunionemediante cooptazione e successiva ratifica da partedella prima Assemblea dei soci.Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membriil Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Tesoriereche dureranno in carica per tre anni.Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avvisoda inviarsi a tutti i suoi membri nonché ai revisori deiconti mediante lettera raccomandata almeno cinquegiorni prima o, nei casi di urgenza, mediante telegrammao fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno duegiorni prima della riunione, tutte le volte che il Presidentelo ritenga necessario e comunque almeno unavolta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto dasottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il rendicontodeve restare depositato presso la sede del Fondo nei15 giorni che precedono l'Assemblea convocata perl'approvazione, a disposizione dei soci.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sonovalidamente adottate con il voto favorevole della maggioranzadei presenti. In caso di parità dei voti espressi,prevale il voto di chi presiede. Tuttavia per l'adozione dimodifiche del Regolamento è necessario il voto favorevoledei tre quarti dei membri in carica.In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.Il verbale delle riunioni del Consiglio, viene redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio diAmministrazione, fatto salvo per le spese sostenute evalidamente documentate in occasione delle riunionidegli Organi sociali. Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampipoteri per una gestione ordinaria e straordinaria delFondo e per compiere tutti gli atti necessari al conseguimentodelle finalità associative.Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare leseguenti attribuzioni:a) redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporsiall'approvazione dell'assemblea:b) convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;c) proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimentodel Fondo e di nomina dei liquidatori da deliberarsiall'assemblea;d) delibere relative all'adozione di modifiche del regolamento;e) delibere circa l'accoglimento di soci di cui all'art. 4secondo comma;f) delibere circa la cessazione di soci ai sensi dell'art.5 dello Statuto e del regolamento;g) determinazione dell'entità dei contributi dovuti daisoci per ciascun anno sociale in funzione delle prestazionirichieste e tenuto conto delle spese digestione. Art. 11 - Poteri del Presidente e del Vice-Presidente Il presidente ha la rappresentanza legale del Fondo neiconfronti dei terzi ed in giudizio.Egli cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea edel Consiglio di Amministrazione e firma gli atti socialiche impegnano il Fondo sia nei riguardi dei soci che diterzi.In caso di assenza od impedimento del Presidente, lostesso sarà sostituito dal Vice-Presidente.Le disposizioni riguardanti l'incasso od i pagamenti disomme sono sottoscritte con firma del Segretario Tesoriere.Tutte le operazioni di incasso, i pagamenti e le operazionibancarie relative al Fondo possono essere espletateanche dal Presidente o dal Vice-Presidente Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tremembri effettivi e due supplenti che durano in caricaper tre anni e sono rieleggibili.Uno dei membri dovrà essere scelto fra quelli indicatidal Consiglio Direttivo dell'ANMVI.Possono essere membri del Collegio dei Revisori i rappresentantidei soci, nonché terzi, anche non soci, purché non già membri del Consiglio di Amministrazione.I membri effettivi o supplenti sono eletti dall'Assembleala quale nomina anche il Presidente del Collegio.In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o piùdei suoi membri effettivi subentra il membro supplente.Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta dellacontabilità sociale ed esercita inoltre le proprie funzionisecondo quanto previsto dagli artt. 2403 e seguenti c.c.I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni delConsiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.Nessun compenso è dovuto ai revisori, fatto salvo per lespese sostenute e validamente documentate in occasionedelle riunioni degli Organi sociali. Art. 13 – Scioglimento del fondo Lo scioglimento del Fondo deve essere deliberatomediante apposita delibera dell'Assemblea straordinariache ne dispone la messa in liquidazione.In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Fondo, ilpatrimonio dello stesso deve essere devoluto ad altraassociazione con finalità analoghe o a fini di pubblicautilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, salvodiversa destinazione imposta dalla legge. Art. 14 – Controversie Eventuali controversie insorte tra i soci o tra questi ed ilfondo od i suoi organi, sono sottoposte al giudizio di trearbitri irrituali da nominare di comune accordo tra leparti o, in caso di disaccordo, da nominarsi uno per ciascunadelle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunaledi Roma.Essi agiscono quali amichevoli compositori, secondoequità e senza formalità di procedure. Il loro lodo è inappellabile. |
REGOLAMENTO del "FONDO SANITARIO ANMVI"
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del "FONDO SANITARIO ANMVI" di seguito denominato "Fondo". Esso disciplina le caratteristiche e le modalità delle prestazioni assistenziali previste dallo statuto. Art. 2 – Prestazioni In applicazione dell'art. 3 dello Statuto, il Fondo garantisce ai propri soci, coperture di carattere assistenziale anche attraverso la stipulazione di polizze assicurative aventi come contraente il Fondo stesso e come beneficiari i detti soggetti ed i loro nuclei familiari. Per nucleo familiare si intende il coniuge e gli altri componenti purché questi ultimi risultino dallo stato di famiglia. Le prestazioni assistenziali possono anche essere erogate direttamente dal Fondo attraverso la gestione dei contributi raccolti dai soci o attraverso l'adesione ad altro Fondo. Le condizioni contrattuali previste da eventuali polizze assicurative, da stipularsi con primarie compagnie di assicurazione, valgono a regolamentare i termini delle coperture assicurative attuate dal Consiglio di Amministrazione, così come nel caso di adesione ad altro Fondo, i termini delle coperture saranno regolamentate dalle norme del Fondo stesso. Ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma del presente articolo deve decorrere dal 1° gennaio. È peraltro possibile aderire alle coperture offerte dal Fondo in data diversa alle condizioni del presente regolamento. Art. 3 – Ammissione dei soci e designazione dei beneficiari L'ammissione e la cessazione dei soci è regolata dall'art.5 dello Statuto, "tutti i potenziali aventi diritto hanno la facoltà di aderire entro il 31 dicembre 2000 trascorso tale termine coloro che non hanno esercitato il diritto, potranno aderire solo di triennio in triennio (31.12.2003 – 31.12.2006 e così via)". Coloro i quali acquisiranno il diritto in data successiva al 31 dicembre 2000 dovranno esercitare il diritto entro 30 giorni dalla data di iscrizione ad una delle Associazioni Federate ANMVI. Nel caso di rinuncia rientreranno nella norma di cui al precedente punto. L'intenzione di aderire deve essere espressa per iscritto secondo le seguenti modalità: Istanza sottoscritta dall'interessato da presentare alla sede del Fondo, contenente l'indicazione dei requisiti necessari per essere ammessi. Eventuali modifiche relative ai familiari o ad altri elementi necessari per la corretta gestione devono essere tempestivamente comunicati al Fondo. |
Art. 4 – Versamento dei contributi
I soci sono tenuti a versare al Fondo i contributi necessari per ottenere le prestazioni assistenziali richieste. I contributi sono dovuti all'atto dell'ammissione di socio e successivamente ogni anno, in relazione all'anno successivo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso il Fondo può corrispondere anticipi ai beneficiari sulle prestazioni loro spettanti. Eventuali ritardi nel versamento dei contributi possono comportare l'interruzione delle prestazioni assistenziali del Fondo. Il mancato pagamento dei contributi può comportare l'esclusione del socio nell'ipotesi prevista dall'art. 5 dello Statuto. Art. 5 – Recesso dei soci Ogni socio può recedere dal Fondo dandone comunicazione scritta anche in via telematica che abbia un riscontro di ricevimento entro il 31 ottobre di ciascun anno. A maggior tutela degli interessi del Fondo il socio che recede non potrà più essere riammesso. I soci sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta al Fondo per ogni caso di decadenza dalla qualifica di beneficiario dei propri familiari. Art. 6 – Erogazioni delle prestazioni assistenziali I soci ed i loro familiari hanno diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalle polizze assicurative ovvero erogate direttamente dal Fondo, al verificarsi delle condizioni di polizza o delle condizioni previste dal regolamento. Dette prestazioni sono assoggettate alle eventuali ritenute fiscali vigenti al momento dell'erogazione. In caso di cessazione anticipata della qualifica di socio, il Fondo provvede all'erogazione dell'eventuale trattamento assistenziale già acquisito a favore dei soci stessi, dei loro familiari o superstiti, in applicazione delle condizioni contrattuali assicurative o in forma diretta che regolano le singole posizioni in causa. Art. 7 – Modifiche del regolamento Il presente Regolamento potrà essere modificato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione presa con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica. Art. 8 – Contabilità separata L'amministrazione del Fondo dovrà evidenziare nella propria contabilità i contributi relativi alle prestazioni di carattere assistenziale sanitario ed i contributi relativi ad altra prestazione di carattere assistenziale. Art. 9 – Scioglimento del Fondo Qualora l'Assemblea deliberi lo scioglimento del Fondo, essa provvede anche alla nomina dei liquidatori determinandone poteri e compensi. In caso di inerzia o impedimento da parte dell'Assemblea a ciò provvede il Presidente del Tribunale di Milano previa richiesta del Collegio dei Revisori. |