COMUNICATI STAMPA

Positiva sentenza del Tribunale di Mantova. I veterinari buiatri: la ricerca scientifica sta dimostrando la natura fisiologica delle positività al prednisolone. All'origine fattori stressanti e non trattamenti illeciti.

(Cremona, 3 settembre 2010) - L'origine delle positività ai cortisonici in bovini del Nord Italia non è imputabile a comportamenti illeciti, bensì ha cause endogene e fisiologiche. Ne sono da sempre convinti i medici veterinari della SIVAR ( Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito- Federata ANMVI) che esprime soddisfazione per la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti di un allevatore lombardo.

Il testo della sentenza risalente a fine giugno, ma diffuso in questi giorni, viene positivamente commentato dai veterinari buiatri della SIVAR, confidando che possa rappresentare un precedente per la giurisprudenza e indurre a maggiori cautele. L'equivoco sarebbe costato decine di migliaia di euro all'azienda.

Nei confronti dell'allevatore, era stato emesso il Decreto penale di condanna imputato di aver attestato "falsamente, in atto pubblico, ed a pubblico ufficiale, veterinario del macello, che il bovino non era stato trattato nei giorni precedenti la spedizione al macello, allorquando invece, dall'esito di un successivo esame, effettuato su un campione dell'urina per la ricerca di cortisonici emergeva la non conformità al prednisolone cortisonico".

L'allevatore si era difeso dichiarando che "la positività al prednisolone non implica necessariamente che l'animale sia stato trattato con farmaci cortisonici". Il Giudice, Eleonora Pirillo, ha concluso per l'assoluzione "per insussistenza del fatto di reato".

Che si trattasse di false positività dovute ad origine endogeno-metabolica e non illecita era stato già ipotizzato dai veterinari buiatri della SIVAR, tanto da suggerire agli allevatori di effettuare delle contro-analisi e da indurre i ricercatori ad approfondire la questione. La sentenza ricorda infatti che è "allo studio dell'istituto nazionale di farmacologia la questione relativa alla possibilità che il prednisolone possa essere prodotto in minime quantità dall'animale stesso, come risposta fisiologica ad alcune situazioni stressanti".

Nel caso di specie, la bovina "aveva partorito e tale evento rientra senza dubbio come riferito dal teste della Pubblica Accusa, tra gli eventi stressanti in presenza dei quali gli animali- scrive il Giudice- potrebbero produrre fisiologicamente la sostanza. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e delle ricerche e sperimentazioni in atto non può essere formulato un giudizio di assiomatica relazione tra la somministrazione di farmaci cortisonici e la positività degli animali al prednisolone". "Tanto è sufficiente - conclude la sentenza- a pronunciare nei suoi confronti sentenza assolutoria".

Ufficio Stampa ANMVI
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
0372/40.35.47

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