LA SICUREZZA SUL LAVORO - Sezione: Domande frequenti

Sezione a cura del dott. Carlo Pizzirani e del dott. Giorgio Neri

(D=domanda; R=risposta)

1. D. Devo rinnovare l'attestato/qualifica di addetto alla prevenzione incendi?

R. L’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione deve essere in possesso di un attestato ottenuto per aver seguito un apposito corso di 4 ore (le attività veterinarie rientrano nel gruppo "rischio basso" ed è per questo che l'addetto segue un corso più semplice di quello previsto per addetti in altre tipologie di lavoro). Dal 2 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM 2 settembre 2021 che ha introdotto l’aggiornamento anche per l’addetto al servizio antincendio. Sono previste due ore di aggiornamento con cadenza quinquennale ed è stata introdotta anche la prova pratica con l’estintore.

2. D. E' vero che il DVR deve essere firmato e timbrato da un ente autorizzato entro novanta giorni dall'assunzione di un dipendente?

R. Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni da quando ne scatta l'obbligo, la legge recita "dall'apertura" ma una struttura veterinaria potrebbe essere all'inizio senza lavoratori e quindi non avere l'obbligo di redigere il documento, poi viene assunto un dipendente, viene accettato un tirocinante, entra un associato in partecipazione, insomma una figura definita "lavoratore" e allora scatta l'obbligo. Il DVR deve avere "data certa". Attribuire la certificazione della data ad un documento si può fare in varie maniere, le più semplici sono spedirsi il documento per PEC oppure andare ad uno sportello postale e richiedere appunto la certificazione della data (il costo è di 70 centesimi).

3. D. Sono titolare di un ambulatorio e lavoro da solo, non ho ne collaboratori ne personale di servizio. Ho gia provveduto a dotarmi di un estintore e di una cassetta per il pronto soccorso. Il quesito è: sono obbligato a fare anche il corso di antincendio e pronto soccorso, essendo da solo? E quali altri obblighi devo avere?

R.In tutti gli ambienti di lavoro in quanto tali, la Legge ( D.Lgs 81/2008) prescrive che "devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento . Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto". (Allegato IV, punto 4.1. e 4.1.3. del D.Lgs 81/08). Pertanto, anche se le strutture veterinarie sono per definizione luoghi di lavoro a rischio incendio basso, sarà necessario dotarsi di un sistema di estinzione degli incendi indipendentemente dalla presenza del solo titolare o di personale dipendente e/o di collaboratori. La normativa tuttavia- come non è chiara nell'imporre non lo è nemmeno nell'esentare. Le sanzioni previste dal DLgs 81/08 sono invece chiare e pesanti (dall'arresto all'ammenda da 2.000 a 10.000 euro). La necessità di dotarsi di un mezzo di estinzione degli incendi è prevista anche nel Codice Penale che recita: ART. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 a 516 €. Da un paio d'anni è subentrato anche l'obbligo del registro degli estintori, registro che deve essere compilato dal responsabile interno (anche il titolare della struttura) con cadenza mensile. Il registro non deve essere vidimato da nessun organismo di controllo. Se nell'ambiente di lavoro non ci sono "lavoratori" non esistono obblighi formativi quindi non è obbligatorio frequentare un corso sulla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. Oltre agli estintori sono inoltre obbligatorie: la segnalazione delle vie di fuga, le luci di emergenza e la verifica periodica dell’impianto elettrico.

4. D. Sono un Medico Veterinario ed ho bisogno di informazioni relative alla stesura del DUVRI.

R. E' l'art.26 del Dlgs 9 aprile 2008 n.81, Testo Unico della sicurezza, che prescrive la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti). Questo documento nasce, ed è importante, per realtà molto diverse dalla nostra e soprattutto è importante nel campo dell'edilizia dove oggigiorno concorrono e collaborano molteplici aziende alla realizzazione di un immobile. C'è la ditta che noleggia i ponteggi, chi fornisci la mano d'opera, l'azienda che rifornisce di calcestruzzo con le betoniere, gli elettricisti, gli idraulici ed altre figure, così se non si cooperasse all'organizzazione del lavoro e all'applicazione delle relative attenzioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori, questo potrebbe portare a incidenti appunto detti da interferenza. Per quanto riguarda il mondo della professione veterinaria scatta l'obbligo della stesura del DUVRI nel caso in cui un medico veterinario libero professionista operi in una struttura non di sua pertinenza appunto come collaboratore, introducendo macchinari di proprietà e pertinenza e quindi non utilizzando strumentazione della struttura presso la quale esegue la sua prestazione. In questo caso il DUVRI deve essere redatto a quattro mani e cioè deve essere una collaborazione tra il titolare della struttura e il medico che esegue la prestazione. Il titolare della struttura deve informare e formare il collaboratore riguardo i rischi presenti nell'attività, riguardo i comportamenti corretti da assumere per non correre rischi, devono essere messi a disposizione i DPI (dispositivi di protezione individuale) e deve essere spiegato il loro utilizzo, si deve conoscere l'esatta ubicazione della cassetta del pronto soccorso aziendale e si deve conoscere il responsabile del primo soccorso e dell'antincendio. Da parte sua il collaboratore deve informare e formare il titolare della struttura sui rischi relativi all'utilizzo dello strumento introdotto facendo riferimento nel documento alla marca, al modello e allo scopo per cui viene utilizzato. Non esistendo un modello prestabilito di DUVRI questo dovrà essere un documento che oltre che contenere le generalità dei due redattori dovrà riportare in modo semplice quello che è stato appena illustrato e dovrà essere datato. Se nel corso del tempo non ci saranno cambiamenti rimarrà valido salvo dover essere riscritto in caso di adozioni di nuovo strumentario o di cambiamenti all'interno della struttura. Il DUVRI non deve essere redatto se le prestazioni saranno al massimo due nell'arco dell'anno solare ma dovrà essere redatto anche se la prestazione sarà una sola nel caso che venga introdotto il rischio da agenti cancerogeni-mutageni.

5. D. Sono un Medico Veterinario e gestisco da solo un ambulatorio, ma ho anche un Collega (libero professionista che emette regolare fattura), che viene da me in alcuni giorni della settimana e altri Colleghi ecografisti che vengono su appuntamento. Come mi devo comportare per essere in regola con la normativa?

R. La tua è una unità lavorativa con un titolare, quindi tu, e alcuni collaboratori (professionisti con P.IVA individuale che emettono fattura a te). In una organizzazione come questa devono essere rispettati l'art. 21 e l'art. 26 del DLgs 81/08. L'art. 21 recita tre obblighi: usare strumenti e impianti a norma, detenere e utilizzare DPI (dispositivi di protezione individuale come museruole, lacci, guanti antigraffio ecc.) e indossare un cartellino di riconoscimento quando si opera in un luogo di lavoro non di proprietà (cioè quando si va in un’altra clinica come collaboratore o consulente, e quindi lo devono indossare tutti i collaboratori). L'art. 26, relativo appunto ai luoghi di lavoro con collaboratori, ti obbliga a chiedere ai collaboratori un'autocertificazione di iscrizione all'Ordine, ti obbliga a eseguire la valutazione dei rischi e a informare e formare i collaboratori relativamente appunto ai rischi. Nel caso che un collaboratore introduca nel tuo ambiente un suo apparecchio elettromedicale allora dovete condividere un documento detto DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) dove l'informazione e la formazione avviene in modo reciproco e viene dichiarata appunto con un documento.

6. D. Sono il Direttore sanitario di un ambulatorio veterinario in cui lavoriamo in tre colleghi. Siamo una associazione professionale al 40% 40% e 20%. Non abbiamo personale dipendente, non abbiamo tirocinanti e non abbiamo consulenze in ambulatorio di colleghi esterni. Vorrei sapere a cosa siamo obbligati in materia di sicurezza. Abbiamo ovviamente gli elettromedicali a norma come pure l'impianto elettrico.

R. La tua situazione è molto semplice perché manca la figura del LAVORATORE come viene definita nell'art.2 del DLgs 81/08. I tre associati di uno studio professionale associato sono equiparati a tre lavoratori autonomi e quindi deve essere rispettato il solo art. 21 del DLgs 81/08 che dice: detenere e utilizzare strumenti, apparecchi e impianti a norma, detenere e utilizzare i dispositivi di protezione individuale, indossare un cartellino di riconoscimento quando si effettuano prestazioni in un ambiente di lavoro diverso da quello di titolarità (per esempio se andiamo in un'altra struttura a fare una collaborazione). Non c'è l'obbligo della verifica biennale dell'impianto elettrico se mancano i lavoratori. C'è l'obbligo per tutti di avere uno o più estintori in relazione alle dimensioni dell'ambiente di lavoro e di avere e compilare il registro degli estintori. Il registro non deve essere vidimato da nessuna autorità. Oltre agli estintori sono inoltre obbligatorie: la segnalazione delle vie di fuga, le luci di emergenza e la verifica periodica dell’impianto elettrico. Non esistono obblighi documentali e formativi.

7. D. Un veterinario che lavora da solo è obbligato ad avere un estintore?

R. In tutti gli ambienti di lavoro in quanto tali, la Legge ( D.Lgs 81/2008) prescrive che “devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento . Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto”. (Allegato IV, punto 4.1. e 4.1.3. del D.Lgs 81/08). Pertanto, anche se le strutture veterinarie sono per definizione luoghi di lavoro a rischio incendio basso, sarà necessario dotarsi di un sistema di estinzione degli incendi indipendentemente dalla presenza del solo titolare o di personale dipendente e/o di collaboratori. La normativa tuttavia- come non è chiara nell’imporre non lo è nemmeno nell’esentare. Le sanzioni previste dal DLgs 81/08 sono invece chiare e pesanti (dall’arresto all’ammenda da 2.000 a 10.000 euro). La necessità di dotarsi di un mezzo di estinzione degli incendi è prevista anche nel Codice Penale che recita: ART. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 a 516 €.

8. D. E' giusto che l'INAIL mi chieda circa 800 € l'anno di premio assicurativo per la detenzione del radiologico adducendo il fatto che sono una clinica?

R. Il premio assicurativo annuo che deve pagare all'INAIL chi detiene un apparecchio diagnostico per RX era stabilito nella tabella contenuta nell' ALLEGATO 10 della circolare n.17 del 2009. La circolare n. 21 del 2014 all'ALLEGATO 10 riporta ancora la tabella dei premi assicurativi, praticamente identica alla precedente del 2009. Nella tabella sono ben specificati e differenziati i premi annui che devono versare i Medici Veterinari da quanto devono versare i Medici Odontoiatri e da quanto devono versare tutte le altre strutture di diagnostica o di cura per l'uomo (ospedali, cliniche, istituti universitari). Le strutture veterinarie sono ben differenziate da quelle per la specie umana anche dal diverso CODICE ATECO sotto il quale vengono classificate: i servizi veterinari hanno CODICE ATECO 2007 n.75, quello della sanità è invece n.84. Nelle due tabelle il premio per i Medici Veterinari è di 48,55 € annui per ogni apparecchio per RX detenuto.

9. D. Come devo considerare la figura dello "studente laureando in veterinaria" nella mia struttura e di conseguenza come devo comportarmi?

R. Stagista, osservatore ... capita di leggere le più bizzarre definizioni ma la realtà è la seguente: la norma della sicurezza sul lavoro definisce il “lavoratore” all’art.2 del DLgs 9 aprile 2008 e nella definizione inserisce i “tirocinanti”. Gli studenti laureandi in Medicina Veterinaria possono, previa accordi tra la Facoltà e una struttura privata, svolgere il TIROCINIO CURRICULARE presso la struttura, con copertura assicurativa da parte dell’Università. L’autorizzazione e tutta la documentazione deve essere chiesta dallo studente presso la Segreteria della Facoltà. Esistono norme di legge ben precise che regolamentano questo aspetto. Altrettanto regolare e regolamentato da norme regionali e/o nazionali è il TIROCINIO NON CURRICULARE che può svolgere un laureato da non più di un anno e che non abbia già conseguito Master o partecipi a corsi di Specializzazione o Dottorati. Anche in questo caso è l’interessato a dover chiedere l’autorizzazione in segreteria o all’ufficio universitario comunque competente oppure all’ufficio dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio. Non può durare più di un anno se non per individui portatori di handicap (sei mesi se si passa dall’Ispettorato del lavoro). E’ previsto un riconoscimento economico mensile pari a 300 € lordi (la regione Toscana ha elevato il rimborso a 500 € mensili). Il TIROCINIO CURRICULARE è previsto anche nell’ordinamento di alcune scuole medie superiori che come succede per le università, stipulano contratti con strutture private. In genere sono gli studenti del 4° anno che frequentano un tirocinio di circa 2 settimane alla fine dell’anno scolastico, ed è considerato un modo per conoscere il mondo del lavoro per un eventuale futuro inserimento. Purtroppo l’ordinamento del nostro corso di laurea non prevede il PRATICANTATO come invece è previsto per altre lauree prima del sostenimento dell’esame di stato;  i colleghi però che frequentano una struttura veterinaria per affinare le loro conoscenze sono numerosi e, in pratica, contestabili e alcune volte già contestati dall’Ispettorato del Lavoro. Allo scopo di dare visibilità e trasparenza a questa situazione la nostra federazione (FNOVI) ha diramato nel 2012 la circolare n.5 nella quale illustrava una specie di disciplinare di comportamento per giustificare la presenza di quelle figure definite appunto RESIDENTE VOLONTARIO oppure LAUREATO OSSERVATORE. Per concludere ricordo che chiamateli come volete ma ricordatevi che la norma della sicurezza sul lavoro considera queste persone “lavoratori” come, niente più e niente meno come se fosse un dipendente e pertanto per ospitarle rimanendo nei limiti di legge la struttura deve essere perfettamente in regola con tutto, ma proprio tutto quello che la norma richiede (e non è poca cosa).

10. D. Un ambulatorio con dipendenti a tempo indeterminato (esempio: una segretaria ed una addetta alle pulizie) a quali adempimenti deve attenersi?
R. L'Accordo Stato‐Regioni disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori e anche se l'articolo 2 del DLgs 81/08 definisce come "lavoratore" dalle figure presenti nella struttura al solo fine di svolgere percorsi formativi di tirocinio fino ai residenti volontari, per  coloro che devono essere formati si intende i lavoratori dipendenti, quindi assunti, visto che il testo dell’Accordo dice che devono essere assunti lavoratori già formati oppure devono seguire un corso di formazione entro 60 giorni dalla data di assunzione. Il datore di lavoro con uno o più dipendenti, deve attivarsi così per la loro formazione, per evitare sanzioni estremamente penalizzanti. La presenza di “lavoratori” infine obbliga il titolare della struttura a rispondere a tutte le prescrizioni di legge della sicurezza sul lavoro, in quanto egli diventa in automatico "datore di lavoro".

11. D. La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Quali sono le disposizioni in termini fiscali?

R. Non c'è una norma specifica di deducibilità dei suddetti costi di formazione, nè ai fini Irpef/Ires, nè ai fini Irap. Ai fini Irap c'è la Circolare del Ministero delle Finanze 141/e del 4 giugno 1998 che inserisce i servizi di formazione tra i servizi deducibili ai fini Irap. Per quanto riguarda l'Irpef/Ires si fa riferimento alle normali norme di deducibilità del costo in quanto inerente all'attività aziendale (art. 109 dpr 917/86), anche perchè i suddetti costi di formazione per attività ad alto e basso rischio non sono una facoltà, ma sono obbligatori, pena pesanti sanzioni.

12. D. Chi può assumere il ruolo di tutor nella formazione ai dipendenti di una struttura veterinaria?

R. Il docente può essere interno all’azienda o esterno e deve dimostrare di possedere almeno esperienza triennale d’ insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi i colleghi che hanno frequentato i corsi per DL/RSPP organizzati da ANMVI e che abbiano ufficialmente assunto la carica di RSPP da almeno 3 anni e lo possano dimostrare, sono autorizzati ad assumere il titolo di tutor per far svolgere la parte della formazione “specifica” ai propri lavoratori.

13. D. Anche il veterinario singolo che lavora da solo nel suo ambulatorio deve frequentare il corso di 16 ore per diventare RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)?  E rispetto al documento di valutazione dei rischi, quali sono quegli adempimenti cui il singolo che lavora da solo?

R. Il Medico Veterinario che lavora da solo o i Medici Veterinari che lavorano associati tra loro ma senza nessun altra figura presente, sono considerati lavoratori autonomi e come tali devono rispettare esclusivamente quanto stabilito nell'art. 21 del DLgs 81/08 ovvero :a) utilizzare attrezzature e impianti a norma, b) detenere e utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale), c) indossare una tessera di riconoscimento quando si eseguono prestazioni in ambienti di lavoro diversi dal proprio. Non esistono obblighi formativi (quindi niente corsi) e non esistono obblighi documentali (quindi niente DVR).

NB: talvolta le associazioni professionali che agiscono sotto un'unica P.IVA sono state equiparate a società semplici e come tali assoggettate a tutte le norme della sicurezza sul lavoro. Così non è, per fortuna, e esiste una sentenza del tribunale di Parma che chiarisce che pur operando sotto una P.IVA unica lo studio associato rimane tale e gli associati rimangono lavoratori autonomi.

14. D. Le figure di responsabile del primo soccorso, di RSPP e antincendio devono esser per forza figure operanti in struttura o possono esser anche figure esterne?

R. L'addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione e l'addetto al primo soccorso aziendale devono essere nominati tra il personale dell'azienda dovendo essere operativi quando serve. Il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) essendo un "consulente" del datore di lavoro può essere anche una figura esterna in quanto non può essere chiamato ad agire in emergenza ma l'attività di questa figura è programmabile.

15. D. Esistono obblighi documentali e/o formativi per il " libero professionista-lavoratore autonomo medico veterinario" che collabora presso una struttura veterinaria rispetto alla qualifica RSPP?

R. Gli obblighi formativi, in special modo l'ottenimento della qualifica di RSPP, sono a carico del titolare di struttura nel momento in cui è presente nell'ambiente di lavoro un "lavoratore" come definito nell'art.2 del DLgs 81/08. Potrebbero non essere obbligatori nel caso in cui venga nominato un RSPP esterno. Il libero professionista che collabora presso una o più strutture non ha nessun obbligo formativo e può operare come RSPP della struttura solo se in possesso di una formazione specifica, minimo di 128 ore con aggiornamento annuale (non coincidendo appunto con la figura del Datore di Lavoro).

16. D. Volevo avere informazioni circa i requisiti impiantistici e di sicurezza necessari per la eventuale introduzione di un apparecchio di anestesia gassosa.

R. Ci sono norme ben precise, sia tecniche che legislative, per quanto concerne l'impianto di somministrazione di gas medicali e di evacuazione dei gas esausti. Importante è chiarire cosa si intende per impianto: l'impianto è composto da un luogo di deposito o raccolta, da una serie di tubature per la conduzione, compreso gli eventuali lavori murari, dagli snodi o curve e raccordi, dagli attacchi dove si inseriscono gli strumenti per l'utilizzazione. Per capire, il carrello con il vaporizzatore, calce sodata, manometro e bombole tutto riunito non è considerato un impianto ma uno strumento e pertanto deve rispondere alla norme di tutti gli strumenti cioè avere un marchio CE e una dichiarazione di conformità con libretto d'uso e manutenzione. Anche nel caso che si utilizzi un semplice carrello e quindi non un impianto, è necessario però dotarsi di un sistema di eliminazione dei gas esausti che potrebbe essere un semplice tubo corrugato che dal carrello è diretto verso l'esterno con direzione dall'alto al basso oppure con un semplice sistema motorizzato se la direzione è verso l'alto (si trovano a poco prezzo in commercio) oppure con un tubo corrugato che termina in un contenitore con filtri nel caso che non si possa accedere all'esterno (anche questo sistema non costa molto e si trova in commercio).

17. D. Ho aperto da poco una nuova attività, entro quanto devo mettermi in regola con i corsi sulla sicurezza?

R.  Se l'organizzazione è tale da far ricadere l'attività sotto le norme della sicurezza, il titolare in veste di datore di lavoro deve frequentare un corso completo di 16 ore entro 90 giorni l'apertura.

18. D. Validità attestati corsi sicurezza?

R. Validità attestato di qualifica rilasciato per il corso RSPP: 5 anni. Infatti la qualifica di RSPP richiede un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.  Validità attestato di qualifica rilasciato per i corsi Responsabile Antincendio: 5 anni. Validità attestato di qualifica rilasciato per i corsi Primo Soccorso: 3 anni.

19. D. Può considerarsi valido il corso di primo soccorso frequentato presso altro ente, diverso da Anmvi?

R. Qualsiasi corso per il primo o pronto soccorso che si sia concluso con il rilascio di un attestato, lo si può considerare valido anche agli effetti della sicurezza sul lavoro. Naturalmente deve aver avuto una durata con un monte-ore valido (almeno 12) e i contenuti devono essere stati quelli prescritti dalla normativa.

20. D. Vorrei sapere dopo la formazione di base quali sono gli aggiornamenti da seguire per chi, datore di lavoro, è RSPP, e per chi riveste gli incarichi di addetto all'antincendio e di responsabile del primo soccorso.

R. 1) Il datore di lavoro che assume l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dopo aver seguito un corso base di almeno 16 ore con rilascio di attestato ha l'obbligo, per mantenere attiva la sua posizione, di aggiornarsi ogni 5 anni. L'aggiornamento deve durare 6 ore e tutto questo è previsto nel testo dell'Accordo che ha raggiunto la Commissione Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni Autonome e le Province Autonome di Tn e Bz. L'accordo, pubblicato il 21 dicembre 2011, è entrato in vigore da Gennaio 2012 e descrive anche i contenuti dei corsi.

2) Chi assume l'incarico di responsabile del primo soccorso in azienda, non necessariamente il datore di lavoro, ha dovuto seguire un corso base di almeno 12 ore composto da 8 ore di teoria e 4 ore di pratica con l'uso del manichino. Anche questa figura ha l'obbligo dell'aggiornamento, in questo caso con cadenza triennale, di 4 ore, tutte concentrate sulla parte pratica e questo è quanto dice l'art.3 comma 3 del DM 388/03.

3) L’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione deve essere in possesso di un attestato ottenuto per aver seguito un apposito corso di 4 ore (le attività veterinarie rientrano nel gruppo "rischio basso" ed è per questo che l'addetto segue un corso più semplice di quello previsto per addetti in altre tipologie di lavoro). L’aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni e deve essere di almeno 2 ore. E’ prevista la prova pratica con l’estintore.

21. D. Cosa comporta la mancanza di aggiornamento dei datori di lavoro RSPP:

R: Il titolo di RSPP, una volta conseguito, non lo può togliere più nessuno. E' però anche vero che senza aggiornamento non lo si può esercitare e decade immediatamente per cui tutto quello svolto da RSPP senza aggiornamento potrebbe essere contestato e ritenuto nullo e potrebbero essere emesse sanzioni (mentre sanzioni per l'RSPP per il mancato aggiornamento non sono previste). Appena l'RSPP raggiunge il monte-ore previsto per l'aggiornamento si può reinsediare nel ruolo, senza dover ripetere il corso base per intero.

22. D. Sono un medico veterinario che lavora in un ambulatorio associato e sono anche il direttore sanitario. L'ambulatorio è aperto da un anno e nessuno di noi due ha frequentato corsi sulla sicurezza sul lavoro. Volevo avere maggiori informazioni riguardo l'obbligatorietà e se dobbiamo frequentarli entrambi o basta soltanto uno per struttura?
R. Gli obblighi formativi subentrano e vanno rispettati quando nel luogo di lavoro sono presenti "lavoratori" e pertanto i titolari divengono automaticamente "datori di lavoro". Se in uno studio associato lavorano ESCLUSIVAMENTE gli associati non ci sono obblighi formativi. La figura del Direttore Sanitario non ha valenza per le leggi sulla sicurezza e perciò a tale figura non fanno capo obblighi particolari. Nel caso gli obblighi formativi possono essere assolti da uno solo dei "datori di lavoro"

23. D. Sono un veterinario che si avvale della collaborazione occasionale di un collega libero professionista che emette regolare fattura. A quali norme sulla sicurezza devo attenermi?

R. La presenza di un collega in regime di collaborazione obbliga il titolare della struttura a rispondere alle prescrizioni degli articoli 21 e 26 del DLgs 81/08. Il collaboratore deve indossare la tesserina di riconoscimento con foto tessera nome e cognome, qualifica professionale e nome della struttura per la quale sta operando, è necessario che rilasci autocertificazione di iscrizione all'ordine professionale. Il titolare e il collaboratore devono, condividere la valutazione dei rischi interferenti nel caso che il collaboratore introduca un macchinario di sua proprietà / pertinenza ed elaborare un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) che tenga appunto presenti quei rischi nuovi che potrebbero essere introdotti dall'uso del macchinario.

24. D. Come mi devo comportare se nella mia struttura è presente un "tirocinante"?

R. Il tirocinante, per la legge che riguarda la sicurezza del lavoro (DLgs 81/08), all'art. 2 viene definito "lavoratore". La presenza di questa figura obbliga il titolare della struttura a rispondere a tutte le prescrizioni di legge della sicurezza sul lavoro, in quanto essendoci un lavoratore diventa in automatica "datore di lavoro".

25. D. Che differenza c'è tra un tirocinante e un praticante?

R. Per le leggi della sicurezza sul lavoro sono entrambi considerati "lavoratori". La definizione viene data nell'art. 2 del Dlgs 81/08: il tirocinante è un non laureato che è inviato presso un "datore di lavoro", inquadrato in un preciso accodo formativo che è stato sottoscritto tra la scuola media superiore o la facoltà e la struttura veterinaria. Il tirocinio ha una durata prestabilita e i contenuti formativi sono previsti nell'accordo. Il praticante, che sarebbe più opportuno definire "residente volontario" è un laureato che frequenta il luogo di lavoro al fine di apprendere o migliorare alcune branche della professione e sarebbe opportuno, al fine di non essere confuso con un collaboratore, che fosse individuato con opportuna documentazione inviata in copia anche all'Ordine di appartenenza e individuabile mediante tesserina di riconoscimento. (Riferimento: circolare n. 5/2012 della FNOVI).

26. D. Con una Collega avremmo intenzione di fondare un'associazione professionale con quote 65/35%. Quali sono gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008? Se l'associazione professionale non prevede lavoro “dipendente” quali presupposti applicativi ci possono essere?

R. Il problema "professionisti associati uno datore di lavoro dell'altro e viceversa" era già stato dibattuto quando era ancora in vigore il DLgs 626/94 tanto che il Ministero del Lavoro intervenne per far chiarezza, con una Circolare, la n.172 del 20/12/96 che diceva: il DLgs 626/94 si applica agli studi professionali esclusivamente nell'ipotesi in cui i titolari abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, indipendentemente dal numero dei professionisti titolari dello studio. Credo che questa circolare non lasciasse dubbi, allora e oggi visto che il campo di applicazione è lo stesso ed è cambiato solo per il fatto che anche i lavoratori autonomi come un libero professionista che lavora da solo o più liberi professionisti che lavorano in associazione professionale sono assoggettati parzialmente, ma le figure della sicurezza sono sempre le stesse e l'art. 2 che le definiva nel 626/94 è identico nel testo all'art.2 del 81/08 che ha sostituito il precedente decreto legislativo. In questo art.2 sono ben distinte le figure del lavoratore e del datore di lavoro e sono in dipendenza l'una dall'altra in modo imprescindibile in quanto se manca il lavoratore manca immediatamente anche il datore di lavoro. Nel campo poi delle professioni intellettuali come la nostra, dove si dà ampio risalto all'indipendenza decisionale, diagnostica e terapeutica senza che possa essere imposta da nessuno se non dalla deontologia individuale, definire un datore di lavoro sarebbe impossibile visto che è colui che ha il potere decisionale e di spesa. Ti ricordo comunque che l'art. 21 del DLgs 81/08, Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro, obbliga anche i lavoratori autonomi a lavorare con apparecchiature, strumenti e impianti a norma, indipendentemente dalla presenza o meno della figura del lavoratore, che la presenza di un sistema di estinzione degli incendi, anche portatile, è prevista oltre che dalle norme per la sicurezza anche dal codice penale (art.451) come pure la cartellonistica di sicurezza (C.P. art.437).

27. D. Mia figlia frequenta la IV di una scuola superiore e ha in progetto di frequentare poi veterinaria. Questa estate potrà fare lo stage previsto dalla scuola e viste le sue intenzioni vorrebbe farlo in un ambulatorio veterinario (il veterinario che segue i nostri animali). La scuola ci ha detto che chi ospita i ragazzi dovrà avere il DVR, ma l’ambulatorio che abbiamo individuato non credo ce l’abbia perché il proprietario lavora da solo. Dovremmo comunque richiederglielo? Lo stage durerà 15 giorni, ovvero sarà ampiamente terminato prima dei 90 giorni che avrebbe di tempo per preparare il documento. Indicativamente può dirci quale sarebbe il costo di questo documento?
R. La normativa inerente la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro considera i tirocinanti alla stregua di un lavoratore dipendente e quindi il titolare della struttura che si accinge a ospitare un tirocinante deve trovarsi in regola e aver osservato tutte le prescrizioni che la norma prevede. La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è solo una parte degli obblighi documentali senza considerare gli obblighi formativi che il titolare (o chi per lui e da lui delegato) deve aver espletato.
I problemi che potrebbero crearsi (soprattutto da un punto di vista ispettivo) sarebbero a carico del titolare e quindi sua figlia, da questo punto di vista, non subirebbe nessuna sanzione. Qualche remora potrebbe esserci nel pensare che in un ambiente di lavoro così semplicemente organizzato non sia ben coltivata la filosofia della "sicurezza", non per mancanza di volontà ma per mancanza di necessità. Il tirocinante dovrebbe essere informato sui rischi e formato sui comportamenti corretti da assumere e sui dispositivi di protezione individuale da indossare o utilizzare, cosa che si fa normalmente nei luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori, cosa che non si fa nei luoghi di lavoro dove il titolare lavora da solo.

28. D. Nella struttura veterinaria deve essere presente la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale? Il quesito ricorre nell’ambito delle attività di formazione e consulenza per la sicurezza del lavoro.

R. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), previsto nell’art. 47 e 48 del DLgs 81/08, è quella figura che viene nominata a rappresentare i lavoratori di più aziende presenti nell’ambito territoriale nelle quali non è stato nominato un RLS interno. A determinare questa figura concorrono le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, in base agli accordi collettivi nazionali interconfederali o di categoria. Se non ci sono questi accordi, le modalità di designazione sono individuate da un Decreto del Ministero del Lavoro sentite appunto le associazioni. Quindi traducendo: se il RLS interno manca, e l’INAIL lo sa perché se questa figura fosse nominata c’è l’obbligo di comunicarlo entro il 31 di marzo dell’anno in corso, bisogna attendere che venga comunicata l’eventuale designazione del Territoriale e allora si dovrà contribuire alla sua formazione (64 ore di base più 8 ore di aggiornamento annuale) in misura pari a due ore lavorative per ogni lavoratore occupato, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore, con cadenza annuale. Faccio un esempio: se una clinica veterinaria ha due dipendenti che guadagnano 15 € l’ora, non ha nominato il RLS, l’INAIL o le organizzazioni sindacali nominano il RLST, la clinica dovrà versare all’INAIL 60 € l’anno per contribuire al fondo della formazione.

29. D. Sono medico veterinario con un apparecchio radiologico portatile da utilizzare presso i miei pazienti. Anche per l'apparecchio portatile è obbligatoria l'assicurazione Inail? Ogni quanto bisogna effettuare i controlli delle emissioni?

R. La legge 20 febbraio 1958, n. 93 ha disciplinato l’obbligo assicurativo dei medici esposti al rischio di malattie e di lesioni conseguenti all’azione dei raggi X. L’art. 2 del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055, stabilisce che l’obbligo dell’assicurazione è a carico del possessore a qualunque titolo degli apparecchi radiologici e non si fa nessuna distinzione tra apparecchiature fisse o portatili. L’allegato 10 alla circolare INAIL 20/2018 (con riferimento al DM 24/9/1996) stabilisce in 48,55 € il premio annuale da pagare per il possesso di ogni apparecchio radiologico installato presso studi privati di medici Veterinari. Il detentore è tenuto a presentare all’Istituto una notifica, redatta su apposito modulo, del numero degli apparecchi posseduti almeno 30 giorni prima dell’inizio del funzionamento degli apparecchi stessi (DLgs 101/2020).  Nella notifica deve essere riportata la sede d’installazione degli apparecchi, cosa che potrebbe erroneamente far pensare a un’esclusione dei portatili. Per gli apparecchi portatili di potenza uguale o superiore a 200 KeV è invece necessario il nulla-osta del prefetto, stante il fatto che l’apparecchiatura non è collocato in una sede fissa. Il detentore dello strumento è inoltre tenuto, nel rispetto dell’art. 128 del D.Lgs 101/2020, a nominare un Esperto di radioprotezione e a comunicarne il nominativo all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio (naturalmente allegando lettera di accettazione dell’incarico). All’esperto qualificato devono essere fornite le informazioni e i mezzi adatti per lo svolgimento del suo incarico. Tipologia e modalità dei controlli che l’esperto dovrà eseguire sono previsti dall’art. 129 e seguenti del D.Lgs. 101/2020. La periodicità dei controlli è annuale. L’esperto produrrà e terrà aggiornata la documentazione relativa alla sorveglianza che sarà conservata presso la sede di lavoro o presso la sede legale del detentore per essere disponibile in caso di verifica da parte di organi di vigilanza. Anche chi possiede uno strumento radiografico portatile dovrà certamente per prima cosa nominare un Esperto Qualificato che produrrà i documenti da inviare per raccomandata postale o PEC alle autorità competenti per materia e territorio. Che eseguirà il controllo dello strumento e stabilirà la frequenza di questo controllo e istituirà il registro dei controlli periodici. Sarà obbligatorio anche il pagamento del premio annuale per l’assicurazione da corrispondere a INAIL. Per concludere vorremmo segnalare due interessanti pubblicazioni sull'argomento: quella del 27/11/2009 a cura dell’ASL Benevento 1 (BN 1, Servizio di Prevenzione e Protezione) dal titolo PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE, documento nel quale è presente un allegato che comprende al punto 3.5 “Raccomandazioni relative alla radioprotezione nell’impiego di apparecchiature RX portatili”, naturalmente rivolto all’impiego nel paziente umano, ma interessante e ricco di consigli applicabili anche nell’uso in campo veterinario; e la recentissima pubblicazione “La pratica radiologica nel settore veterinario” di Francesco Campanella, Maria Antonietta D’Avanzo, Enrico Marchetti, Angelo Tirabasso (INAIL) e Alessandro Citeroni (ASL Roma) aggiornata al D.Lgs 101/2020 e che include anche un’utilissima modulistica funzionale a nomine, notifiche e nulla-osta.

30. D. Quali sono gli adempimenti formativi relativi al 'Lavoratore'?

R. L'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito che il LAVORATORE, come viene definito nell’art.2 del DLgs 81/08, deve obbligatoriamente seguire un corso di formazione di 8 ore con la necessità di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Questo corso, se il lavoratore nuovo assunto non ha precedentemente ottenuto il relativo attestato, deve essere svolto entro 60 giorni dall’assunzione. Il lavoratore è (come riportato nell’art.2 del DLgs 81/08): 1) un dipendente, 2) un residente volontario, 3) un socio di società che lavora all’interno della stessa, 4) un associato in partecipazione, 5) un tirocinante, 6) un volontario.