Il veterinario aziendale "è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale". E' in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Salute che istituisce il sistema di epidemiosorveglianza e definisce la figura del Veterinario Aziendale: compiti, responsabilità e requisiti.
Con la firma del Ministro Beatrice Lorenzin, l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni e il via libera della Corte dei Conti, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 7 dicembre 2017 "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale".
Il decreto è in vigore dal 5 febbraio 2018 e sarà pienamente efficace all'emanazione di un Manuale operativo a cura della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Le Regioni e le Province Autonome dovranno provvedere ad attuare quanto previsto dal decreto, "compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione". Sulla corretta attuazione del decreto è prevista la verifica periodica da parte delle autorità competenti.
Il decreto è imperniato sulla definizione di un «Sistema informativo» per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica (www.vetinfo.sanita.it). Al Veterinario Aziendale che sia stato formalmente designato dall'Allevatore, viene riconosciuto un ruolo - facoltativo e tuttavia cruciale- nell'alimentazione delle reti di epidemio-sorveglianza attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo di dati che possono concorrere alla categorizzazione del rischio dell'allevamento e alla programmazione dei controlli ufficiali.
"Sistema informativo" in BDN anagrafe zootecnica- E' il sistema che informa la rete di epidemiosorveglianza, assicurando "la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'OSA (Operatore del Settore Alimentare) che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorita' veterinarie competenti (Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Aziende unità sanitarie locali).
Dati al Sistema informativo per il tramite del veterinario aziendale-
In alternativa alla modalità cartacea, l'OSA può assolvere l'obbligo di tenuta delle registrazioni già previste dal Regolamento 852/2004, inserendole nel Sistema Informativo, "per il tramite del veterinario aziendale". I dati da fornire al Sistema sono specificati nell'Allegato 1 del decreto:
-Dati relativi alla natura e origine degli alimenti somministrati agli animali
-Dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
-Dati relativi alle patologie infettive e non
-Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica
-Ogni altro dato pertinente
Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni sulla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, sull'attivita' sanitaria svolta, sugli accertamenti eseguiti e sui trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come schematizzati nell'Allegato 1 del Decreto.
Valore dei dati inseriti- Le autorita' competenti sono tenute a considerare la qualita' e completezza dei dati presenti nel Sistema informativo, allo scopo di:
-semplificare e meglio programmare i controlli ufficiali;
-assicurare una piu' efficace categorizzazione del rischio della azienda;
Accesso del veterinario aziendale al Sistema Informativo- Il veterinario aziendale designato dall'OSA accede al Sistema Informativo "ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali individuali"; anche l'allevatore vi accede con credenziali individuali, con "funzioni di consultazione" degli inserimenti effettuati dal veterinario aziendale.
Manuale Operativo entro 180 giorni - Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati (Allegato 1) saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute, da adottarsi entro centottanta giorni a partire dal 5 febbraio 2018, data di entrate in vigore del decreto. Il Manuale sarà adottato, sentite le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.
E' già stabilito dal decreto che - fatti salvi i termini già stabiliti per legge, come quelli previsti per la registrazione dei trattamenti farmacologici - il veterinario aziendale inserisca i dati nel Sistema informativo "tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento".
Veterinario Aziendale: requisiti, compiti e responsabilità
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Decreto 7 dicembre 2017
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale
ALLEGATO_1_Dati_da_fornire_al_sistema_di_epidemiosorveglianza.pdf24.36 KB
ALLEGATO_2_Formazione_del_Veterinario_Aziendale.pdf206.63 KB
ALLEGATO_3_Scheda_di_designazione.pdf181.95 KB