steto giudicieLa responsabilità dei sanitari ha una Legge ad hoc. Obbligo di assicurazione e di comunicazione al cliente. Documentazione sanitaria trasparente e disponibile quando richiesta. Lorenzin: è stata "una grande giornata per il Servizio sanitario nazionale". ANMVI: nei decreti attuativi disposizioni specifiche per la veterinaria.
 
"Non è un provvedimento del Governo, ma un provvedimento che nasce da questo Parlamento". Il Relatore di maggioranza On Federico Gelli rivendica l'apporto parlamentare alla Legge: "l’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia- ha dichiarato- ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute».
 
'Sicurezza e serenità a tutti i professionisti'- "Aumentiamo le tutele dei professionisti - ha aggiunto Gelli- prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario". Sulla stessa linea l'On Mario Marazziti, secondo il quale la Legge "darà sicurezza in maniera equilibrata a tutti gli operatori del settore", in quanto "cerca di assicurare maggiore serenità a tutti gli esercenti della professione sanitaria e protegge tutti gli esercenti delle professioni sanitarie nei casi in cui non compiano un dolo, cerchino, seguano le linee-guida delle società scientifiche e nei casi in cui, purtroppo, vi sia un esito negativo".
 
Applicazione alla professione veterinaria- Pur valutando positivamente lo spirito del Disegno di Legge, l'ANMVI ha fatto notare che le norme non trovano esatta rispondenza con la peculiarità della professione veterinaria, con il risultato di non consentire la piena applicazione di quell'equilibrio medico-paziente che il DDL persegue in ambito umano. Al relatore Gelli, ai Presidenti di Commissione e ai Capigruppo della Camera, l'Associazione ha inoltrato le osservazioni svolte nel corso della propria audizione in 12 Commissione Igiene e Sanità del Senato. 
Con i provvedimenti attuativi che seguiranno, sarà opportuno introdurre disposizioni specifiche per la professione veterinaria e coordinate con l'ordinamento e il quadro giuridico che la disciplina. Diversamente, per i Medici Veterinari l'unica certezza sarà l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa, senza beneficiare dei contrappesi normativi che la nuova legge assicura al risk management proprio della sanità umana.
 
In 18 articoli, la Legge disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
 
Responsabilità penale -  Abrogata la norma Balduzzi sulla 'colpa lieve, la Legge (articolo 6) introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies - “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” - che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Il giudice terrà poi conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida anche in sede di determinazione del risarcimento del danno.
 
Responsabilità civile- E' contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni.
Resta poi configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista).
Assume invece natura extracontrattuale - con onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni - la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa.
 
Obbligo di assicurazione per le strutture-  Tutte le strutture sanitarie- pubbliche e private - devono assicurarsi per responsabilità civile. La copertura agisce verso terzi e anche verso i prestatori d'opera, per i danni attribuibili al personale delle strutture "a qualunque titolo operante", compresi "coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonchè di sperimentazione e ricerca clinica". L'obbligo di assicurazione vale anche per le prestazioni di regime di convenzione con il SSN di libera professione intramuraria. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.
 
Obbligo di assicurazione per il singolo professionista-Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Non è coperto dalla polizza assicurativa della struttura, il professionista che:
-svolge la propria attività al di fuori della struttura
-presta la sua opera nella struttura in regime libero professionale
-esercita nella struttura nell'adempimento di una obbligazione contrattuale personalmente assunta con il cliente
 
Obbligo di comunicazione al cliente- Resta fermo quanto già previsto dal Regolamento di riforma degli ordini professionali, in base al quale il professionista è tenuto a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di questi obblighi (polizza e comunicazione al cliente) costituisce illecito disciplinare.

Pubblici i risarcimenti- Viene previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
 
Disponibilità della documentazione sanitaria -La trasparenza dei dati è un obbligo applicabile anche alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali . La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. Le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
 
Buone pratiche clinico-assistenziali e  raccomandazioni previste dalle linee guida- Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono a raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
 
Tentativo obbligatorio di conciliazione- Dovrà ricorrervi chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. Prevista anche l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva.
 
Rinvio a decreti del Ministro della Salute- Previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della Salute istituisce presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione - con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie  -, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).Un decreto ministeriale istituisce l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni. Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto.
 
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