ADRSollecitata in proposito, l’ANMVI conferma la propria posizione sulla normativa ADR: nessun adempimento è dovuto da parte dei Medici Veterinari. L’emanazione del Decreto Trasporti 7 agosto 2023, dal quale originano i dubbi recentemente riproposti all'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, "non modifica la condizione di totale estraneità delle attività veterinarie dal campo di applicazione dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale dei rifiuti pericolosi su strada) e quindi anche dal campo di applicazione dei successivi provvedimenti attuativi nazionali". E' quanto afferma l’ANMVI, in risposta alle richieste di chiarimento.

La posizione dell'Associazione è suffragata dalla corrispondenza a suo tempo intercorsa con la Direzione Generale Trasporti e Navigazione del Ministero dei Trasporti, in particolare sulla nota ministeriale del 2022 sulla quale anche l’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani (ANDI), confortata in ciò da FNOMCEO, fonda l’estraneità dalla normativa ADR per le attività sanitarie odontoiatriche. Le motivazioni di ANMVI e di ANDI, a tutt’oggi valevoli, si fondano sul distinguo tra produttori e trasportatori di rifiuti. Il decreto di agosto, pertanto, descrive fattispecie di deroga ed esonero di sola pertinenza dei trasportatori.

Il parere dell'ANMVI è che i Medici Veterinari - produttori di rifiuti sanitari- non debbano comunicare la loro esenzione né nominare un consulente ADR né sottostare ad obblighi formativi. Si ritiene altresì che le attività veterinarie non debbano nemmeno considerare limiti quantitativi che il Ministero indica per i carichi trasportati dagli operatori. Anche sul piano documentale, le registrazioni dei rifiuti sanitari prodotti dai medici veterinari sono già assolte dalla documentazione di conferimento dei rifiuti medesimi. La successiva fase di imballaggio, carico trasporto e scarico, compete al segmento operativo delle “imprese dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose” nella cui definizione (art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 40/2000 Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose) non possono certo identificarsi i Medici Veterinari.

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