exotic careCon l'entrata in vigore del decreto 11 ottobre 2022, l’Italia fa proprio l’elenco europeo delle specie considerabili come "animali da compagnia". Il decreto fissa i paletti della detenzione lecita: la provenienza di esotici e selvatici “da compagnia” non potrà essere l’ambiente naturale. ANMVI e SIVAE: nessun intervento restrittivo sulle specie esotiche e selvatiche "da compagnia" individuate dall'Unione Europea.

Dal 27 ottobre 2022, per l’Italia sono animali "da compagnia" tutti quelli elencati dal nuovo regolamento europeo di sanità animale. Questo vuol dire che accanto a cani, gatti e furetti, vanno considerati “animali da compagnia” a tutti gli effetti anche i pet cosiddetti non convenzionali (o non tradizionali) ormai molto presenti nelle abitazioni e nelle famiglie: conigli, roditori, uccelli, acquatici ornamentali, invertebrati, rettili e anfibi.

Lo sancisce il Decreto Salute-Mite che adegua l’ordinamento italiano all’elenco europeo dei pets e nel contempo fissa dei paletti a tutela della biodiversità: gli esemplari di specie esotiche e selvatiche “da compagnia” non potranno essere prelevati dal loro ambiente naturale per farne dei pet. C’è una sola eccezione a questo divieto generale e riguarda le sei specie ittiche elencate con una “lista positiva” dal Decreto Salute-Mite e note con il nome comune di Western tubenose goby, Nudibranchio pigiama, Doctorfish, Blue tang surgeonfish, Yellowbar angelfish e Yellowtail tang.

In sostanza- spiegano in una nota stampa Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) e Sivae (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici) - la lista positiva del nuovo decreto non interviene in senso restrittivo sulle tipologie di specie esotiche e selvatiche "da compagnia" individuate dalla UE, come era stato paventato. Infatti, il decreto Salute-Mite interviene sulla loro provenienza, stabilendo che nessuna specie esotica e selvatica “da compagnia” può provenire dall’ambiente naturale, con la sola eccezione delle sei specie indicate, le uniche che potranno essere prelevate dal loro ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione.

Per i trasgressori sono previste sanzioni penali e amministrative, dall’arresto fino a 150 mila euro di ammenda. Il decreto Salute-Mite- evidenzia la nota stampa-  lascia impregiudicati i divieti già esistenti riguardanti animali la cui detenzione continua a non essere consentita, come ad esempio le specie protette o pericolose.

Il decreto 11 ottobre 2022, entrato in vigore giovedì scorso- è il primo decreto di una serie di provvedimenti nazionali che danno attuazione alla nuova legislazione europea di sanità animale volta alla prevenzione e al contrasto delle malattie animali. Il regolamento europeo disciplina anche la gestione degli “animali da compagnia” prescrivendo – nonostante un rischio sanitario “irrilevante”- precauzioni di detenzione, tracciabilità, formazione e controllo da parte di chiunque li detenga.

Esotici e selvatici: in Gazzetta la lista positiva

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