Il Tar Lombardia (Milano) ha stabilito che in caso di contenzioso sulla parcella ci si deve rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Tar Lombardia (Milano) ha stabilito che in caso di contenzioso sulla parcella ci si deve rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale. È a questo organo che deve fare riferimento il cliente che fosse in disaccordo con l’Ordine professionale sulla congruità della parcella. La sentenza (n. 2345, sezione Terza, dell’11 settembre scorso) recita così: “Deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione
degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum”. Secondo il Tribunale milanese - che si è espresso in maniera difforme dalla giurisprudenza - l’organismo professionale esercita comunque un potere autoritativo quando “vista” il compenso richiesto dal suo iscritto e tanto basta a escludere la giurisdizione del giudice ordinario, coinvolgendo invece il TAR. La materia del contendere non risultava dall’esito disciplinare di un esposto, ma era limitata al parere di congruità sulle parcelle presentate dal professionista. L’iscritto per il cliente era “esoso”. La decisione assunta dall’Ordine con la quale si disponeva «l’archiviazione della pratica relativa all’esposto» veniva impugnata, perché rappresentava una implicita conferma del parere di congruità. (Professione Veterinaria, 32/2014, p. 10)