La Cassazione Civile ha stabilito che è legittima la convenzione fra professionista ed ente che subordina il compenso alla concessione del finanziamento.
La Cassazione Civile (sentenza n. 17782 del 7 agosto 2014) ha stabilito che è legittima la convenzione fra professionista
ed ente che subordina il compenso alla concessione del finanziamento. Il Comune non può esperire l’azione di indebito
arricchimento. Può ben essere prevista dunque una clausola fra professionista ed ente che subordina il compenso alla
concessione del finanziamento. Respinto, nel caso di specie, il ricorso di un geologo che rivendicava il pagamento della parcella, in relazione a uno studio per conto del Comune, che non l’aveva pagato sostenendo di non aver ricevuto l’intero finanziamento. Il professionista aveva prima ottenuto il decreto ingiuntivo che però è stato poi annullato in seguito all’opposizione. La clausola con cui il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera “è valida in quanto anche non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari ed in quanto tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, non viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale”. (Professione Veterinaria, 29/2014, p. 6)