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Il trasporto di cani che provoca sofferenze rientra nel penale

Non contano le leggi speciali. La fattispecie non è solo amministrativa.

Fumus commissi delicti. La Cassazione conferma un principio già espresso in giurisprudenza: il trasporto di cani che provoca sofferenze inutili o lesioni rientra nel Codice Penale. Bene ha fatto il Tribunale di Bologna a convalidare il sequestro del furgone che trasportava 582 cani lungo la Penisola. La Corte di Cassazione avvalora la decisione del Tribunale di Bologna in favore del sequestro preventivo del mezzo e di 582 animali, rinvenuti in un furgone privato dalla Polizia Stradale sulla A1. Gli animali, in viaggio da Varese verso la Sicilia si trovavano «in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le esigenze di salute». Evidente il nesso tra il mezzo e le condizioni degli animali e dunque conseguente il passaggio da fattispecie amministrativa a penale: insufficienti le quattro prese d’aria, nelle gabbie non c’erano abbeveratoi e in più il veicolo era inidoneo in quanto autorizzato dalla ASL al trasporto di animali da reddito per una durata non superiore alle 12 ore. Quindi un mezzo sequestrabile in via preventiva in base all’articolo 544-ter del Codice Penale. Il provvedimento - contestato dai proprietari del mezzo per errata individuazione della fattispecie delittuosa - è stato convalidato dal Tribunale di Bologna e dalla Cassazione, sulla base dell’istruttoria supportata dalle relazioni tecniche del veterinario intervenuto in occasione del controllo. Il veterinario chiamato sul posto rilevava infatti che alcuni cani erano già morti, altri erano feriti, altri ancora mostravano segni di sofferenza. 

E LE LEGGI SPECIALI?

Anche se gli articoli 544-bis e seguenti del Codice Penale non trovano applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali - nei quali ricade il trasporto di animali - i giudici hanno oservato che «la norma speciale applicabile, cioè il decreto legislativo 151/2007, a sua volta prevede che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò salvo che il fatto costituisca reato». E il fatto di specie costituisce senza dubbio reato, secondo i giudici. La Corte di Cassazione ha chiarito che la riserva contenuta nel comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 151/2007 «recede a tutto favore della norma penale». «È di tutta evidenza - si legge in sentenza - che le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto - tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica - siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche». Nessun dubbio pertanto sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Ricorso respinto.

LA MASSIMA

Sebbene l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale preveda che le norme di cui agli artt. 544-bis e seg. cod. pen., non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, fra l’altro, di trasporto di animali, deve tuttavia osservarsi che, con riferimento al trasporto di animali, la norma speciale applicabile, cioè il dlgs n. 151 del 2007, a sua volta prevede, all’art. 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò salvo che il fatto costituisca reato (sentenza 28578, sezione Terza Penale, del 03-07-2014). (Professione Veterinaria, 25/2014, p. 5)

 pdfN._25_LUGLIO_2014.pdf

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