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Avvisare della pericolosità non solleva dalla responsabilità civile

La custodia del proprietario deve essere «effettiva e utile».

La Cassazione conferma la condanna (sanzione da 700 euro) per il proprietario del cane aggressivo, libero e senza museruola nel cortile condominiale. Con la sentenza del 29 luglio 2014 (n. 33407, Cass. Penale) il Palazzaccio torna a ribadire il proprio severo orientamento in fatto di custodia di cani aggressivi o potenzialmente tali. Secondo i Giudici di Piazza Cavour la proprietaria dell’animale non aveva «adottato preliminarmente le banali cautele atte a rendere inoffensivo l’animale» (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33407 del 29/07/2014), ritenendo tali, ad esempio, il legare l’animale prima di aprire il cancello di ingresso. A poco o nulla serve infatti custodire il proprio cane all’interno di un giardino, ben recintato, se poi, per sbadataggine o altro, vi si permette l’ingresso agli estranei senza assicurarsi che l’animale non riesca ad aggredirli: la tutela ed il controllo dell’animale devono infatti essere effettivi ed utili allo scopo prefissato per cui le cautele adottate, se non sono sufficienti, è come se non ci fossero. Secondo le vigenti disposizioni in materia «Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso»: questo è quanto sancito dalle varie ordinanze ministeriali che nel tempo si sono succedute in materia, sin dalla prima nel 2006 (la cd. Ordinanza Sirchia, dal nome dell’allora Ministro della Salute) fino all’ultima del 2013 (Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013). «Il proprietario è sempre responsabile del controllo dell’animale»: ciò significa che in capo al proprietario vige una vera e propria «responsabilità oggettiva», ossia una presunzione di colpa rispetto agli eventi lesivi procurati dal proprio animale per cui se questo aggredisce qualcuno si parte dal presupposto che il proprietario ha omesso di custodirlo o non l’ha fatto a sufficienza. Sarà poi suo onere quello di dimostrare che così non è, che l’evento è stato ad esempio assolutamente fortuito o si è verificato per cause di forza maggiore. Nel caso specifico, il cane era chiuso in un cortile, all’interno del quale era stata fatta entrare una persona che, tenendo in braccio un altro cagnolino, aveva chiesto rifugio perché inseguita da altri cani. E proprio questa leggerezza è costata cara sia alla vittima dell’aggressione che alla proprietaria del cane che ne è stato l’autore: ella, infatti, non avrebbe dovuto aprire il cancello se non dopo aver assicurato il proprio cane, per di più sapendolo aggressivo (come in effetti si è poi rivelato), tanto da averne avvisato la vittima. Né può esonerarsi da colpe poiché aveva, come detto, avvertito della presenza del proprio cane e della sua aggressività: «In tale situazione - secondo i Giudici di Legittimità - sarebbe stato necessario un guinzaglio o la chiusura della porta di comunicazione», sarebbe cioè stato necessario adottare gli accorgimenti necessari a scongiurare l’evento poi verificatosi. E di tali mancanze non può che esserne dichiarata responsabile colei che aveva l’obbligo giuridico di controllare il proprio cane al fine di evitarle. Corretta quindi la condanna inflitta dal Giudice di Pace in primo grado poiché giustamente la proprietaria era stata ed è responsabile,
a titolo di colpa, per le lesioni riportate dalla malcapitata aggredita dal proprio cane, non diligentemente e sufficientemente
custodito. L’inosservanza della legge è dunque causa e fonte di responsabilità. Fonte: condominioweb.com (Professione Veterinaria, 28/2014, p. 6)

 pdfN._28_SETTEMBRE_2014.pdf

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