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Il cane tra vita privata e luogo di lavoro

Il cortile dell’azienda di proprietà rientra nella «vita privata».

La polizza sulla «vita privata» copre il rischio-cane anche fuori dalla casa del padrone. Se la clausola del contratto presenta ambiguità deve prevalere l’interpretazione più rispondente alla buona fede. Per la Cassazione Civile (sentenza 18349, sezione Terza, del 27-08-2014) l’assicuratore deve risarcire il sinistro causato dal cane nel cortile dell’azienda del proprietario. La compagnia non può rifiutarsi adducendo arbitrariamente l’esclusione della copertura per i sinistri che l’animale cagiona su quello che va considerato un luogo di lavoro. Il danneggiato attraversava il cortile dell’azienda, dunque uno spazio aperto al pubblico, cadendo a causa della catena; il cane del proprietario che vi si trovava - legato alla catena - era assicurato dal padrone in riferimento alla vita familiare nell’ambito cioè di una polizza privata relativa «alle abitazioni dell’assicurato«. Per la Cassazione l’assicurazione privata deve intervenire anche sul luogo di lavoro, evitando al proprietario la condanna a un risarcimento di circa 35 mila euro. Il rischio-cane non contiene alcun riferimento alle case del cliente: la relativa garanzia, dunque, non risulta limitata alla residenza del contraente e «diventa arbitrario - osservano i giudici - affermare che il luogo di lavoro sia per ciò solo estraneo al concetto di “vita privata” dell’assicurato»; va detto poi che l’animale non svolge funzioni di cane da guardia dell’azienda e non risulta aggressivo, come è emerso durante i giudizi di merito: anzi, vicino al cortile teatro dell’incidente ci sono anche «terreni adibiti a orto» e quindi «la presenza, anche abituale, del cane in quel luogo è, di per sé, irrilevante».

VITA E LAVORO

In giurisprudenza, il luogo di lavoro può rientrare nella «vita privata» e quindi nella polizza del datore di lavoro che copre altre attività non lavorative come l’andare in bici o a cavallo, che certo non si possono compiere in casa. Ai fini della sicurezza per luogo di lavoro tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai luoghi di lavoro ed ai posti di lavoro non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa. (Professione Veterinaria, 30/2014, p. 8)

 pdfN._30_SETTEMBRE_OTTOBRE_2014.pdf

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