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Quale status per guardie zoofile e venatorie?

Precisazioni del Ministro Alfano: serve una legge per eliminare l'incertezza giuridica.

Con una interrogazione al Ministro dell’Interno, l’On Luigi Laquaniti ha chiesto di cambiare il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza sullo status delle guardie venatorie e zoofile volontarie. Il Ministro Angelino Alfano ha suggerito, in risposta, di pervenire ad un chiarimento legislativo "che elimini ogni residua incertezza", con il necessario coinvolgimento del Ministero della giustizia. Il parlamentare Laquaniti aveva espresso "perplessità" in merito al parere reso lo scorso anno dal Dipartimento, negando che alle guardie venatorie volontarie possa riconoscersi la qualifica di agente di polizia giudiziaria. In questo modo - ha detto Laquaniti - si è andati "un po’ contro quello che era l’indirizzo già definito dalla legge n. 157 del 1992 e poi confortato anche dall’alta giurisprudenza della Corte di Cassazione che, prima nel 2006 e poi nel 2011, aveva confermato questo indirizzo e cioè il riconoscimento di questo status di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie".

POLIZIA GIUDIZIARIA?

Sollecitato a fare chiarezza, il Ministro Angelino Alfano ha precisato che "il possesso di tale qualifica non è oggetto di conferimento amministrativo bensì discende direttamente da norme di legge in relazione alla natura e ai contenuti degli specifici compiti di vigilanza affidati a determinati agenti ed operatori". La legge n. 157 del 1992, che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio - ha ricordato il Ministro - attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo a determinate categorie "tra le quali non sono comprese espressamente le guardie volontarie venatorie. A queste ultime sono attribuiti, a determinate condizioni e in maniera esplicita, solo compiti di vigilanza". Secondo Alfano, "il parere reso dal Dipartimento della pubblica sicurezza alla prefettura di Brescia non aveva alcuna portata innovativa, poiché
si limitava a richiamare in premessa una precedente circolare del 2003 e un pronunciamento del Ministero della giustizia dello stesso anno, entrambi contrari al riconoscimento delle qualifiche sia di ufficiale che di agente di Polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie. Tale orientamento - ha aggiunto - è del resto suffragato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ancorché ricorrano pronunce della suprema Corte di segno diverso, basate sull’assunto che la qualifica di operatore di Polizia giudiziaria consegua dalla stessa attribuzione dei compiti di vigilanza venatoria". “La questione - ha concluso il titolare del Viminale - potrebbe meritare anche un chiarimento legislativo con il necessario coinvolgimento del Ministero della giustizia affinché prevalgano i profili di competenza che sono del Ministero della giustizia; un intervento legislativo che elimini ogni residua incertezza”. L’interrogante ha convenuto sull’opportunità di un intervento
normativo e di presentare una propria propostadi legge.

CHI LE NOMINA

Su richiesta della Prefettura di Napoli, il Ministero dell’Interno si era già pronunciato sul alcune "problematiche relative alle guardie venatorie volontarie" nel 2013. Una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale distingueva fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali. Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell’articolo 6, comma 2) e "limitatamente alla tutela degli animali d’affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)"; le seconde sono invece "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse". La nota del MinInterno, relativamente alle guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, aggiunge che "durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all’articolo 6, comma 2 " della Legge 189/2004. La norma, infatti, "riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina". Il distinguo è funzionale a un quesito della Prefettura di Napoli per sapere se le guardie giurate volontarie zoofile, in forza di un decreto prefettizio di nomina, ai sensi della 189 possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria. Stante la differenza fra le due tipologie di guardie, il Ministero dell’Interno considera "del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata all’art. 27 della Legge 157/1992, nell’elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute da leggi regionali, precisazione di cui non può non tenersi conto". E ancora: "A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell’art. 37 della stessa legge quadro le guardie zoofile volontarie dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali - peraltro - sono ammesse all’esercizio di tali compiti a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera b)". La stessa legge 189/2004 "non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi". "È evidente di converso - concludeva il parere ministeriale - che il 2° comma dell’articolo 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento".

CON O SENZA LE ASL

Delle attribuzioni alle guardie zoofile si è discusso in Parlamento anche nella scorsa Legislatura, durante la riforma (non portata a termine) della 281. La Commissione Giustizia aveva asserito la propria contrarietà "all’attribuzione della funzione di polizia giudiziaria a soggetti che, come nel caso del servizio sanitario pubblico, non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria". La Commissione Lavoro invece aveva formulato la richiesta che le guardie zoofile non siano necessariamente coordinate dalle ASL, proponendo che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza. Di parere avverso la Commissione Agricoltura che proponeva di "escludere che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa, senza l’indispensabile coordinamento e la necessaria disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza". (Professione Veterinaria, 31/2014, p. 6)

 pdfN._31_OTTOBRE_2014.pdf

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