Polizze RC, ANMVI scrive al Consiglio di Stato

I requisiti minimi delle polizze assicurative delle professioni sanitarie mantengano l'equilibrio fra i contraenti. Il Presidente dell'ANMVI Marco Melosi ha scritto alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato: no alla correlazione tra la percentuale di formazione e l'efficacia della polizza. Il professionista che soddisfa il requisito dell’obbligo assicurativo non va penalizzato nei suoi diritti contrattuali. 

Lo schema di regolamento sui requisiti minimi delle polizze a copertura della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie è stato sospeso dal Consiglio di Stato. Nella fase di consultazione, che Palazzo Spada ritiene tutt'altro che esaurita, si è inserita l'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari (ANMVI) con una nota firmata dal Presidente Marco Melosi, nella quale esprime "ferma contrarietà" all’inserimento nel regolamento di una correlazione tra l'obbligo di una soglia percentuale di formazione e l'efficacia della polizza.

Si tratta di una eccezione opponibile dall'assicuratore al professionista, secondo la quale-  in caso di mancato raggiungimento del 70 per cento della formazione continua-  la polizza assicurativa perderebbe efficacia. La clausola non è presente nel testo del Ministero dello Sviluppo Economico, ma la caldeggiano le rappresentanze degli Assicuratori, dopo l'approvazione di una norma collegata al PNRR (articolo 38 bis del decreto-legge n. 152 del 2021).

L'ANMVI osserva che l’aggiornamento formativo del professionista non può rappresentare una motivazione per non risarcire/liquidare il danno derivante dall'attività professionale. Infatti, non vi è necessariamente un nesso fra la formazione astrattamente acquisita e la responsabilità sanitaria nella concreta condotta clinica-professionale di un caso specifico e la fattispecie di danno arrecato. E' il motivo per cui la Legge Gelli Bianco chiama in causa buone prassi e linee guida scientifiche.

La pretesa del raggiungimento di una qualsivoglia quota percentuale di formazione continua- quale eccezione opponibile- comporterebbe: 
-una indebita limitazione del contratto assicurativo, del tutto contraria alle finalità dell’obbligo assicurativo (art. 10 legge 8 marzo 2017) fra le quali il Consiglio di Stato fa rientrare l’esigenza di garanzia, e quindi di liquidazione, degli utenti danneggiati
-un elevato rischio di discrezionalità, a detrimento del bilanciamento/equilibrio fra i contraenti (assicuratore e assicurato) della polizza.

Dover dimostrare una soglia di formazione ai fini di liquidazione del danno, aggiungerebbe solo un aggravio tecnico-burocratico per inficiare il diritto del professionista alle coperture. Un diritto negato, a fronte di un dovere assicurativo- fa notare l'ANMVI-  il cui assolvimento è economicamente oneroso per il professionista privato oltre che sanzionabile in caso di inadempienza.

Inoltre, la Legge 8 marzo 2017 è applicabile a tutti i professionisti della sanità. Al contrario, la norma del 70 per cento può trovare una ratio in relazione al reclutamento di professionalità sanitarie nel contesto del PNRR, "ma non ha alcuna ragion d’essere al di fuori di esso".

In conclusione, per l'ANMVI il professionista che ha soddisfatto il requisito dell’obbligo assicurativo previsto dalla Legge 8 marzo 2017, non deve essere penalizzato nei suoi diritti contrattuali.

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