Sanità animale, via libera preliminare a tre decreti


Seguendo i principi legislativi dettati un anno fa dal Parlamento, il Governo ha esaminato ieri, in via preliminare, tre decreti legislativi che adeguano l'ordinamento italiano al regolamento 2016/429 sulle Malattie animali trasmissibili.  Quella di ieri è stata una approvazione preliminare, la scadenza per il Governo è l'8 maggio 2022.
I tre provvedimenti dovranno successivamente passare in Conferenza Stato Regioni e tornare in Parlamento per il varo finale. Ciascun decreto legislativo contiene rimandi ad ulteriori passaggi attuativi, tramite successivi decreti ministeriali e interministeriali, un percorso legislativo che dovrebbe perfezionarsi entro il 2022.

1. Il "Decreto I&R"- Con questo decreto legislativo, il Governo detta disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (sistema "I&R") degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, modificando le norme in modo da rispecchiare il Regolamento europeo 429  e seguendo i principi dettati dall'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-2020, alle lettere  a), b), g), h), i) e p).

Si stabiliscono le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

2. Il "Decreto Prevenzione"- Il secondo  decreto legislativo esaminato ieri da Palazzo Chigi adegua  la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento 2016/429. I principi legislativi dettati dal Parlamento al Governo per l'adozione di questo decreto legislativi sono contenuti alle lettere  a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) del già citato articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-2020.

Il "Decreto Prevenzione" è il provvedimento che maggiormente abroga e innova  non solo il vecchio regolamento di polizia veterinaria ma  anche una consistente parte della pre-vigente normativa europea abrogando decine di atti normativi unionali. Si tratta di ridisegnare la governance della sanità animale a tutti i livelli, con un nuovo quadro giuridico generale per tutto il settore della sanità animale, secondo la strategia dell'Unione "Prevenire è meglio che curare" e nell'ottica One Health, vale a dire del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

3. Il "Decreto Esotici e Selvatici- Su proposta del Ministero della Salute, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è stato esaminato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi. Il decreto introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. I principi legislativi - ai sensi del già citato articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. 
Il decreto introduce norme relative all’adozione di principi e criteri direttivi specifici per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e gli animali da compagnia. In particolare, per quanto riguarda gli animali selvatici, il testo definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di tali esemplari. Su questo provvedimento, la Commissione Politiche Europee del Senato ha aperto un dibattito sollecitato dal Senatore Luca Briziarelli (Lega) per scongiurare il rischio di coinvolgere nei divieti specie animali considerate "da compagnia" dal regolamento europeo, anche in danno di un consistente comparto economico.

I principi legislativi (lettere a-q) dell'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-2020:

a) adeguare e coordinare le  disposizioni  nazionali  in materia  di  sanita'  e  benessere  animale  alle  disposizioni   del regolamento (UE)  2016/429;
b)  individuare il Ministero della salute quale  autorita' competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento  delle autorita' competenti regionali e locali;
c) prevedere un divieto  della  commercializzazione  di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati  nelle acque interne;
d)  prevedere  l'obbligatorieta'  della  reimmissione  del  pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi;
e) individuare, previo accordo in sede di  Conferenza  Stato-Regioni, le  misure  di  emergenza  in  attuazione  degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429;
f) individuare criteri, per delegare, specifiche   attivita'   ufficiali   ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare le  disposizioni  nazionali  in materia di registrazione e riconoscimento di stabilimenti e operatori e in materia di identificazione e  tracciabilita' degli animali terrestri detenuti;
h) riordino e connessione tra la Banca  dati nazionale delle  anagrafi  zootecniche,  i  sistemi  informativi  del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e  delle province autonome;
i) individuare modalita' operative per acquisire i dati dell'attivita' di sorveglianza  svolta  dagli operatori e sugli esiti delle visite di  sanita'  animale  effettuate dai veterinari aziendali;
l) individuare nell'applicativo REV lo strumento per consentire acquisire dati e  informazioni  risultanti  dalla somministrazione all'animale anche di medicinali veterinari ad azione stupefacente e  psicotropa;
m) prevedere, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria  per  gli operatori e i  professionisti  degli  animali  che  sviluppano  buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali  di  cui  si occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti  degli  animali la formazione periodica;
o) conformare la normativa ai principi della  chiarezza  e  della semplificazione e semplicita' applicativa, per  non  appesantire  sul piano documentale e formale l'attivita' dei  soggetti  chiamati  allasua applicazione;
p) introdurre  sanzioni  amministrative  efficaci,  dissuasive  e proporzionate per la violazione delle  disposizioni  del  regolamento (UE) 2016/429;
q)  prevedere  ulteriori  misure  restrittive  al  commercio   di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui  uno  specifico  divieto  di  importazione,  conservazione  e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre  il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

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