Statuto ANMVI

(testo vigente dal 28 Luglio 2017)

A.N.M.V.I. Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)


Art.1
- E' costituita l'ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, come Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane, fondata dalle Associazioni SCIVAC, SIVAR e SIVE.

Art.2 - L'ANMVI ha sede in Cremona, Via Sigismondo Trecchi n.20

Art. 3 - L'ANMVI è un'organizzazione non commerciale e senza scopo di lucro a cui possono aderire tutte le associazioni professionali veterinarie italiane nazionali e locali che accettino il presente statuto e condividano gli obiettivi statutari. L'ANMVI si propone di promuovere tutte le iniziative a livello locale, nazionale ed internazionale atte a favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria italiana, tutelare l'immagine, la dignità e gli interessi del medico veterinario e di tutta la categoria veterinaria nelle sue varie espressioni professionali, anche nei confronti di altre categorie professionali, attuando le iniziative più opportune, in conformità con le leggi vigenti, per il conseguimento dei fini statutari, compresa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi della categoria.

Art.4 - Il patrimonio è costituito:
dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ANMVI;
da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
Le entrate dell'ANMVI sono costituite:
- dalle quote sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
All'ANMVI è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ANMVI stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude ai 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'ANMVI nei quindici giorni che precedono il Consiglio Nazionale convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall' ANMVI a spese del richiedente.

Art. 6 - L' ANMVI è formata da tutte le associazioni che l'hanno costituita o vi hanno in seguito aderito.

Art. 7 - La domanda di adesione di nuove associazioni professionali veterinarie che intendono aderire all'ANMVI va indirizzata al Presidente ANMVI e ratificata per accettazione dal Consiglio Nazionale dopo che ne avrà valutato i requisiti statutari. La quota di iscrizione dovuta dalle associazioni membri dell'ANMVI verrà determinata al termine di ogni anno dal Consiglio Nazionale.

Art. 8 - Le associazioni aderenti all'ANMVI possono essere estromesse per morosità o per indegnità. La morosità verrà sancita dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dal Consiglio Nazionale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 9 - L'ANMVI è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette medici veterinari eletti, dal Consiglio Nazionale. L'elezione dei membri dei Consiglio Direttivo avviene su proposta congiunta del Presidente e dei Past-President dell'ANMVI. Le cariche consiliari sono: Presidente, sei Vice Presidenti di cui un Vice Presidente Vicario nominato fra i Vicepresidenti eletti. Ciascun Vice Presidente assume la rappresentanza di uno dei seguenti settori disciplinari-professionali:
medicina pubblica
clinica degli animali da compagnia
clinica degli animali da reddito
clinica degli equini
clinica degli animali esotici
medicina comportamentale.
Il settore della clinica degli animali da compagnia può avere due Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione attribuirà ad un Vicepresidente l'incarico di Segretario/Tesoriere e di Vicario.
Ai Consigli Direttivi partecipano di diritto i Past-President dell'ANMVI senza però diritto di voto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Nazionale provvede a nominare il sostituto, sempre nel rispetto delle proporzioni sopra indicate.

Art. 10 - La distribuzione delle cariche all'interno dei Consiglio Direttivo avviene per votazione interna. Il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore Nazionale e definirne le deleghe. Il Consiglio Direttivo nomina quattro Coordinatori regionali.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni. Al termine del mandato il Presidente può essere rieletto.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ANMVI, senza limitazioni. Esso compila il regolamento elettorale e il regolamento per il funzionamento dell’ANMVI, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento oppure di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei membri. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente Vicario, rappresenta legalmente l'ANMVI nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 14 - L'organo assembleare è il Consiglio Nazionale composto dai Presidenti delle associazioni aderenti. Il Consiglio Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente ANMVI lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo che per le maggioranze previste ai successivi artt. 19 e 20. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'ANMVI.
Qualora il Presidente del Associazione aderente sia impossibilitato a partecipare, il Consiglio Direttivo della Associazione aderente nomina un "delegato"(anche estraneo al Consiglio stesso) che parteciperà ed esprimerà i voti spettanti alla associazione alla riunione del Consiglio Nazionale. Ogni Presidente o delegato della associazione aderente avente diritto di voto può rappresentare per delega fino a 4 (quattro) altre associazioni aderenti aventi diritto di voto.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale sono chiamati a partecipare i membri del Consiglio Direttivo, pur senza che essi dispongano del diritto di voto, eccetto che per il Presidente che dispone di due voti. Delle riunioni del Consiglio Nazionale verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente Segretario-Tesoriere.

Art. 15 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, mediante comunicazione scritta a ciascuna associazione aderente inviata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Il Consiglio Nazionale può anche essere convocato su domanda motivata e firmata da almeno tre associazioni nazionali aderenti all'ANMVI.

Art. 16 - Il Consiglio Nazionale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'ANMVI, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro ad esso demandato per legge o per statuto.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire nel Consiglio Nazionale tutti i Presidenti delle associazioni aderenti. Ogni associazione nazionale o regionale aderente all'ANMVI ha diritto ad 1 voto fino a cinquecento iscritti, ed 1 voto ulteriore per i multipli di cinquecento fino ad un massimo di 6 voti.
Le associazioni nazionali aderenti all'ANMVI hanno diritto ad 1 voto in più. Le associazioni provinciali e cittadine partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto ad 1 voto.
Hanno diritto all'esercizio di voto i Coordinatori Regionali ANMVI nella misura di un 1 voto ciascuno. I Coordinatori Regionali ANMVI esercitano il medesimo diritto in occasione delle convocazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente ANMVI, in sua mancanza dal Vicepresidente Vicario o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza il Consiglio Nazionale nomina il proprio Presidente.

Art 19- Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente ANMVI da almeno tre associazioni aderenti all'ANMVI almeno un mese prima del Consiglio Nazionale. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale che delibererà con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai presenti.

Art. 20 - Lo scioglimento dell'ANMVI deve essere chiesto da almeno due terzi delle associazioni aderenti tra le quali deve essere presente almeno una delle associazioni fondatrici ed è deliberato dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi dai presenti, tra cui quelli di almeno una delle associazioni fondatrici. Il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell'ANMVI, la devoluzione del patrimonio eventualmente esistente è deliberata dal Consiglio Nazionale con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dai presenti. L'ANMVI ha comunque obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, salvo sia diversamente disposto dalla legge.

ORGANO Dl CONTROLLO

Art. 21 - La gestione dell'ANMVI è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale.

ORGANO ARBITRALE

Art.22 - Tutte le eventuali controversie tra l'ANMVI e una delle associazioni aderenti saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, nominati al bisogno dall'apposita Commissione costituita dai Past President e dal Presidente dell'ANMVI. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

Art. 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia; specie per quanto riguarda il rispetto del libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, alla autonomia e all'indipendenza, all'assenza dello scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Associazione dei bilanci, preventivi, consuntivi alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e alla individuazione dei sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica.

 

pdfNuovo_Statuto_ANMVI_in_vigore_dal_28_luglio_2017.pdf

 pdfStatuto_ANMVI_versione_in_vigore_fino_al_28_luglio_2017.pdf

pdfStatuto_ANMVI_Precedenti_stesure.pdf

 

pdfREGOLAMENTO_ELETTORALE_ANMVI.pdf