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preventivoORLa legge annuale sulla concorrenza, la prima di cui si doterà il nostro Paese, contiene disposizioni anche sulle professioni regolamentate. Il provvedimento è approdato, con forti ritardi di calendarizzazione, all'Aula del Senato nel testo proposto dalla Commissione Industria. Il relatore Tomaselli: al voto con la fiducia.

Questa mattina l'Aula del Senato ha avviato  la discussione della proposta di legge annuale su mercato e concorrenza (ddl n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati), nel testo proposto  nell'ormai lontano agosto 2016, dalla Commissione Industria: 74 articoli in tutto, già approvati dalla Camera dei Deputati, sui quali hanno riferito i relatori i senatori Luigi Marini-AP (che ha rilevato che "privatizzazioni e liberalizzazioni non sono una panacea") e Salvatore Tomaselli-PD (che si è "rammaricato,  della mancata introduzione di una disciplina delle lobbies e di una regolamentazione dell'economia del web").
Numerosi i settori di intervento, fra i quali anche le professioni organizzate in Ordini e Collegi, "per la  rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la garanzia della tutela dei consumatori". Si tratta di un provvedimento da tempo sollecitato dall'Antitrust e sul quale il Parlamento nazionale sta accumulando un notevole ritardo. Nei vari passaggi parlamentari, sono state sempre confermati nuovi obblighi di comunicazione e trasparenza per tutte le professioni regolamentate.

Obblighi di comunicazione scritta o digitale al cliente-  Il DDL n. 2085 (Legge Annuale sul Mercato e la Concorrenza)  interviene sulle Disposizioni sulle professioni regolamentate introdotte nel 2012 con la seconda 'lenzuolata' di liberalizzazioni, dopo quella della Legge Bersani. Si modifica, infatti, l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Per effetto del Ddl concorrenza il professionista dovrà:
-rendere noto "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale" al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
- rendere nota al cliente, previamente, la misura del compenso "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale" con un  preventivo di massima; la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Resta fermo che il  compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Obbligo di trasparenza su titoli e specializzazioni-  Il provvedimento impone di "assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza", pertanto "i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".

Obbligo di stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionaleConfermata anche l'ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale. A questo scopo, il Ddl concorrenza aggiunge un capoverso alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative "prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura". L'ultrattività si applica anche alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della norma. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Iter- “Governo e maggioranza sono orientati ad approvare il ddl senza modifiche” ha dichiarato il relatore Tomaselli, confermando che il testo che sarà posto in votazione (con la questione di fiducia, decisa da tempo dal Governo) è quello licenziato dalla Commissione Industria di Palazzo Madama. Dopo il sì del Senato, che  potrebbe arrivare al più  tardi nella prima metà di maggio, il provvedimento – dovrà tornare alla Camera in terza lettura.

Il testo del Ddl concorrenza all'esame dell'Assemblea del Senato  (ddl n. 2085)