merci pericoloseE' "necessaria e urgente" l'esclusione della Professione Medico-Veterinaria dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ("Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"). Lo scrive il Presidente dell'ANMVI Marco Melosi in una lettera inviata al Ministro delle Infastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e per conoscenza al Ministro della Salute Orazio Schillaci.


L'esclusione dalla suddetta normativa viene rivendicata dall'Associazione  "per evidente estraneità alla materia" e "per sovrapposizione con le norme, già applicate e sufficienti, in materia di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi compresi, prodotti nell’esercizio della professione medico veterinaria".

L'ANMVI fa presente che la professione veterinaria sta già applicando da tempo norme e prassi del proprio ambito di attività. In particolare:
a) i rifiuti speciali dell’attività veterinaria, compresi quelli classificati come “pericolosi” vengono prodotti e gestiti a norma di legge e successivamente conferiti a “imprese” specializzate nel ritiro, nel trasporto e nello smaltimento.
b) il gestore dei rifiuti organizza in autonomia il prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti nelle strutture veterinarie, fornendo anche gli idonei contenitori autorizzati ADR.
c) nei rari casi di trasporto, si tratta di quantità che il D.Lvo 35/2010 derubrica a “piccole quantità” ossia irrilevanti ai fini della sicurezza.

"In mancanza di un Suo intervento- scrive Melosi al Ministro dei Trasporti-  dal 1° gennaio 2023, la nostra Professione rischia una clamorosa esposizione sanzionatoria fino a 36.000 euro per mancata nomina della ridondante e indisponibile figura di un Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose appositamente formata". Vi sarebbe inoltre- prosegue la lettera - un indebito aggravio di responsabilità legali – a carico del Datore di lavoro e del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)- in caso di incidente in corso di trasporto (su strada, ferrovia o fiume)".

Esclusione senza doverla richiedere- L'auspicata esclusione dal campo di applicazione del citato decreto, avrebbe l’effetto di sollevare da ogni indebito adempimento, e da conseguenti sanzioni, l’attività veterinaria privata in qualunque forma di esercizio e di configurazione giuridica venga svolta (individuale, in associazione/società, presso struttura veterinaria o a domicilio dell’utente della prestazione veterinaria, ecc.).
"Ogni iniziativa a cura del Suo Ministero - conclude la lettera- dovrebbe anche avere immediata e diretta efficacia evitando di addossare sui professionisti Medici Veterinari o sulle strutture veterinarie, l’onere burocratico di presentare richiesta attiva dell’esonero in oggetto presso l’autorità competente.

La normativa lo consente -  Qualora la complessità della normativa rendesse necessario un intervento giuridicamente di rango superiore al chiarimento interpretativo richiesto, l’ANMVI chiede l’adozione di un tempestivo provvedimento ministeriale di esplicito esonero. D'altra parte, le leve di esclusione dal campo di applicazione della normativa sono già previste dallo stesso D.Lvo 35/2010 (es. esenzioni/deroghe).

Anche nelle sedi europee- Se necessario, l'ANMVI chiede che il Ministro dei Trasporti si attivi anche nelle sedi europee preposte per correggere, ove necessario allo scopo in oggetto, la normativa europea da cui origina questo indebito e oneroso aggravio burocratico sull’attività sanitaria.