Meat factory set with automatic machines and workers.Il 26 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo che adegua l'ordinamento italiano al nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali. Il provvedimento attua il cuore della nuova legislazione comunitaria in materia, introducendo il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare.

Si completa la tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari con l'obbligo di registrazione dei trattamenti in formato elettronico dal 28 gennaio 2022. Modifiche al decreto 158/2006.

Venti articoli per dare corso alle principali previsioni regolamentari del Regolamento 2017/625: è in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 con entrata in vigore dal 26 marzo.

Le autorità competenti-
 Il decreto interviene su assetti istituzionali, assegnando al Ministero delle Politiche Agricole un ruolo di autorità competente sui controlli alimentari non sanitari, intervenendo anche sulle relazioni della filiera con nuove procedure di controperizia e di controversia. Le Autorità competenti ad esercitare i controlli -ognuna per le proprie attribuzioni costituzionali- sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie locali.

Il Ministero della Salute è l’autorità centrale di riferimento per il Regolamento (UE) 2016/429, in quanto responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei previsti controlli per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. Inoltre, il Ministero della Salute è l’Autorità unica per i contatti dell’Italia con la Commissione europea e con gli altri Stati membri, in qualità di «organo di collegamento» nelle comunicazioni tra le Autorità competenti italiane.

Il Mipaaf- Il decreto legislativo offre una base legale più solida contro le frodi. Il Ministero delle politiche agricole è l’Autorità competente per tutti quei profili che - privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi - possono però incidere sulla loro correttezza commerciale

La programmazione e la categorizzazione del rischio- Al Ministero della Salute spetta elaborare il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) ex Piano Nazionale Integrato.I controlli ufficiali si svolgono «in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata». Il rating, la categorizzazione, si determina tenendo conto dei rischi propriamente detti, quelli che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità di alimenti e mangimi (i.e. rischi associati agli animali e alle merci, alle attività messe in atto dagli operatori), ma anche tenendo conto delle non conformità degli operatori e dell’affidabilità e dei risultati dell’autocontrollo messi in atto dagli operatori, compresi i regimi di certificazione di qualità privati.

Trasparenza- Come detta il Regolamento 625, i controlli ufficiali si svolgono con «un livello elevato di trasparenza» mettendo a disposizione del pubblico, almeno una volta all’anno, anche mediante la pubblicazione su internet, i risultati dei controlli. Rientra nel principio della trasparenza anche la pubblicità delle informazioni sul rating dei singoli operatori isultanti dai controlli ufficiali, purché i criteri 
di rating siano «oggettivi, trasparenti e ubblici» ed esistano garanzie di «equità, coerenza e trasparenza nel processo di attribuzione del rating».

Controllori e controllati- Ai fini dei controlli, gli operatori devono garantire l’accesso ai luoghi da ispezionare e alle informazioni documentali. Durante i controlli gli operatori devono anche fornire assistenza e collaborare con i controllori e sono tenuti ad assicurare il prelievo, gratuito, di una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni da analizzare. Per contro, il decreto introduce un sistema di contrappesi e di equilibri dando all'operatore controllato strumenti di controperizia e di controversia, quando si ravvisassero delle divergenze sugli esiti dei controlli e dei campionamenti.
Ai laboratori ufficiali nazionali, il decreto riserva articolo ad hoc nel loro compito di analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

Registrazione elettronica dei trattamenti- Dal 28 gennaio 2022, una data che coincide con l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti saranno esclusivamente in formato elettronico. Sarà un decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni , a definire i criteri e le modalita' operative delle registrazioni in formato elettronico.
La norma basa tutta la sua semplificazione su informazioni già presenti nel sistema che non devono essere riscritte su supporto cartaceo con possibilità di incorrere in errori di compilazione. Le informazioni
obbligatorie che devono essere riportate sul registro infatti provengono dalla REV e l'allevatore che ha in carico il registro della propria azienda, deve soltanto registrare elettronicamente la data di inizio e di fine del trattamento.

Modifiche al decreto legislativo 158/2006- In sede di Conferenza Stato Regioni, nello schema di decreto proposto dal Governo sono state inserite alcune modifiche  al decreto legislativo 158/2006. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta, all'articolo 15, innova il decreto 158  con particolare riguardo alla registrazione dei trattamenti in deroga e alle registrazioni a cura dei veterinari e degli allevatori e alla disciplina sanzionatoria. Le modifiche si raccordano inoltre con l'obbligo - dal 22 gennaio 2021- della tracciabilità informatizzata dei trattamenti. 
Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorita' competente, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme. 


DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.