HorseL'Aula di Montecitorio ha approvato l'articolo 14 della Legge di Delegazione Europea. Via libera ai principi e ai criteri a cui il Ministero della Salute dovrà attenersi nella stesura dei decreti necessari ad applicare in Italia il nuovo Regolamento europeo sulla sanità animale e sulle malattie trasmissibili. L'approvazione arriva sul filo di lana: il Regolamento sarà direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri dal 21 aprile 2021. A meno di un mese mancano i decreti e la Commissione Europea non concede proroghe.

Contraria la Camera e contrario il Governo: non sono passati a Montecitorio gli ultimi emendamenti all'articolo 14  (Legge di delegazione europea 2020) che detta i princìpi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili  ("Normativa in materia di sanità animale", cosiddetta Animal Health Law).
Gli stessi emendamenti, sei in tutto, riproponevano modifiche già bocciate dalla Commissione Affari Sociali e ora anche dal relatore On Piero De Luca e dal Sottosegretario agli Affari Europei Vincenzo Amendola. Con le loro proposte emendative, le deputate di Fratelli d'Italia Caretta, Montaruli e Mantovani puntavano, fra l'altro ad un raccordo fra il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole ad accentrare le banche dati zootecniche e ad assegnare alle organizzazioni agricole una maggiore compartecipazione alle attività derivanti dall'attuazione del Regolamento 2016/429.

21 aprile 2021- E' la data in cui il Regolamento Europeo 2016/ 429 sarà applicabile all'Italia, così come a tutti gli Stati Membri. Senza ulteriori rinvii, nonostante la pandemia, che la Commissione Europea non ha concesso. A meno di un mese, mancano i decreti legislativi che dovranno adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove regole europee. I principi e i criteri delegati dal Parlamento al Governo (leggi: Ministero della Salute) arrivano in extremis, nell'ambito di una legge di delegazione europea che ha il compito di rimediare alle numerose infrazioni già a carico dell'Italia per ritardi o errate trasposizioni delle norme UE nell'ordinamento nazionale. 

Sintesi dei principi e i criteri guida dei decreti ministeriali- Il Parlamento detta i seguenti  principi e criteri per adeguare e coordinare le disposizioni nazionali al Regolamento 2016/429:

L’autorità competente- Il Ministero della salute è l’autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali.

Tutela dei ciprinidi- Prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi.

Misure di emergenza- Individuare, previo accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 (insorgenza di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente) attraverso: 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale.

Piano eradicazione- la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

Delega di attività ufficiali- Individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

Tracciabilità degli animali- Adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti

Banche dati- Individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome.

Veterinario Aziendale- Individuare strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali
Ricetta Elettronica Veterinaria- Individuare nella REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa

Incentivi finanziari- Prevedere misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;

Formazione- Prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica anche agli operatori nei settori agricolo o dell'acquacoltura che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia.

Semplificazione- Conformare la normativa ai princìpi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;

Sanzioni- Introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Selvatici ed esotici- Prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.


REGOLAMENTO (UE) 2016/429 
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

pdfARTICOLO_14_-_LEGGE_DI_DELEGAZIONE_EUROPEA_2019_2020

AHL: visite veterinarie regolari dal 21 di aprile 2021