ANMVI: PRECEDENTE INVALIDANTE PER IL FUTURO REDDITOMETRO

RIPENSARE RADICALMENTE LA PRESENZA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DELLE SPESE MEDICO-VETERINARIE

I cavalli posseduti dal contribuente per passeggiate o per affezione non rilevano quale indicatore di capacità contributiva utilizzabile per il calcolo redditometrico. La pronuncia della Commissione Tributaria di Asti potrebbe ridimensionare la portata del nuovo redditometro.

I giudici fanno proprie le argomentazioni dalla Società Italiana Veterinari per Equini e dall'ANMVI.

(Cremona, 10 febbraio 2012) - Accertamento fiscale con rideterminazione del reddito per il possesso di due cavalli tenuti in proprio. Il contribuente possessore impugna l'atto impositivo e vince in Commissione Tributaria. E' successo ad Asti, dove- con una sentenza di fine gennaio- si stabilisce che i cavalli posseduti dal contribuente per passeggiate o per affezione non rilevano quale indicatore di capacità contributiva utilizzabile per il calcolo redditometrico.

La C.T. Prov. di Asti stabilisce un precedente formidabile a favore delle tesi dei possessori di cavalli da diporto, avanzando le stesse argomentazioni sostenute dalla Società Italiana Veterinari per Equini e dall'ANMVI. La Commissione, infatti, ha introdotto una discriminazione tra la "funzione del possesso", vale adire le tipologie di utilizzo dei cavalli: secondo i giudici astigiani, infatti, è evidente che i coefficienti ministeriali sottesi al redditometro facciano riferimento ai "cavalli da equitazione" destinati all'attività sportiva, che presuppone l'impiego di animali di grande valore, costosi nel mantenimento, trasporto e addestramento; animali, insomma, sostanzialmente differenti da quelli semplicemente utilizzati per passeggiate o da affezione, come era evidente che fosse nel caso di specie. Stante anche la documentazione presentata, infatti, era emerso che si trattava di due fattrici.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento sintetico basandosi sui coefficienti -indicati al punto 8 del DM del 10 settembre 1992- al possesso di "cavalli da corsa o da equitazione", distinguendo tra le situazioni in cui gli animali siano tenuti in proprio da quelle in cui, invece, siano affidati in pensione a soggetti terzi. L'assunto delle regole dell'accertamento da redditometro devono essere interpretate alla luce della funzione dello strumento presuntivo, ovvero quella di individuare una significativa capacità di spesa, alimentata da un reddito eventualmente non dichiarato.

E proprio a tal fine- secondo la Commissione Tributaria di Asti- non può assumere rilievo il possesso di due cavalli, che, di per sé, non è necessariamente sintomo della percezione di particolari redditi, atteso che tali animali potrebbero addirittura essere utilizzati "nell'economia agricola di sussistenza". Quindi, i cavalli non potevano essere idonei a determinare la maggiore capacità contributiva emersa dalla strumento redditometrico.

Ufficio Stampa ANMVI
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
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pdfCOMUNICATO STAMPA 10 FEBBRAIO 2012