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vetaz orEcco il nuovo Modello 4. Fra un anno sarà solo elettronico. La nuova 'Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dematerializzazione 'necessaria' anche per superare anomalie ed errori. Deroga temporanea per le aziende senza copertura di rete fissa o mobile.
 
Il decreto ministeriale 28 giugno 2016- pubblicato sulla GU del 2 settembre- ribadisce la "necessita' di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli"; il provvedimento tiene anche contro che "la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4)".
 
Nuovo Modello 4 - Il Decreto pubblicato sulla GU del 2 settembre sostituisce l'allegato IV del DPR 30 aprile 1996, n. 317, con un nuovo Modello 4 con il duplice scopo di:
- uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004
- consentirne l'informatizzazione;
 
La nuova Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) - eventualmente adattata in relazione alle specifiche delle specie animali oggetto di movimentazione-  e' utilizzabile per tutte le specie animali.
 
Un anno di tempo- La compilazione del Modello 4 e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. La consegna di copia del Modello 4 ai Servizi veterinari competenti per territorio,  si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
 
Deroga per le aziende 'off line' - Sono esentate dalla compilazione in modalita' informatica le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone.Prima applicazione- In fase iniziale e sino alla piena operativita' della funzionalita' informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della  nuova dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

Modalità operative
- Per consentire la compilazione della sezione D del nuovo Modello 4 da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, e' attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali.
Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione Modello 4 informatizzato e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie).
Per  garantire la compilazione in modalita' informatica, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.
 
ICA - Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) sono state inserite in apposita sezione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del nuovo Modello 4 assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA). 
 
Monitoraggio- Sull'applicazione delle misure introdotte dal decreto 28 giugno 2016  e' previsto un monitoraggio a cura di un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Ministero della salute e cinque rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano individuati dal coordinamento interregionale.
 
Colore del modello -Relativamente alla necessita' di indicare il diverso colore del modello (rosa - giallo -verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali, l'applicativo predisposto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica permette la compilazione e la stampa del modello riportante la specifica del colore a seconda della struttura diriferimento.

Identificazione degli animali
-Laddove richiesto dalla normativa di riferimento, gli animali movimentati vanno correttamente riportati nella dichiarazione diprovenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cuiall'allegato al presente decreto, tramite la trascrizione del codiceidentificativo individuale di ogni singolo animale.

Completezza delle informazioni
- Tutte le informazioni previste dal Modello 4 devono essere fornite con estrema attenzione, in  modo chiaro e completo, in particolare per quanto riguarda lestrutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti a cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione delmezzo di trasporto.
Per numero di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D)si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorita'rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo.
 
Abrogazioni- il provvedimento ministeriale abroga due decreti:
-DM 11 febbraio 2003 recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, de conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti»
-DM 16 maggio 2007 concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n 317.
 
Sul decreto 28 giugno 2016 è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

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DECRETO 28 giugno 2016
Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali». GU Serie Generale n. 205 del 2-9-2016
 
 

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