poletti lavoroIl Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso disegno di legge per la tutela del "lavoro autonomo non imprenditoriale". In Italia come in Europa, i professionisti vengono parificati ai "piccoli imprenditori". Deducibilità dell'aggiornamento professionale e tutela del credito: Poletti: "Il rischio più grande di un professionista è che il clienti non paghi".

Il provvedimento, proposto dal Ministro del lavoro Giuliano Poletti, riguarda tutti i prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, quindi anche i liberi professionisti. Le principali misure sono state anticipate in conferenza stampa (video) a Palazzo Chigi dallo stesso ministro Poletti che ha messo l'accento sulla novità della copertura assicurativa contro il rischio di insolvenza dei clienti. "E' il rischio più grande i un professionista", ha detto il Ministro che ha spiegato la novità come uno stimolo alle assicurazioni a fornire strumenti di copertura la cui spesa potrà essere interamente deducibile.

"Piccoli imprenditori" ai fini dell'accesso ai PON e POR- Il DDl (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016. La manovra finananziaria ha già contemplato il diritto di accesso dei professionisti italiani ai fondi strutturali europei, ora questo DDL va a perfezionare la norma, introducendo definitivamente nell'ordinamento nazionale la parificazione giuridica del professionista allo status di "piccolo imprenditore" quale è considerato dall'Europa. La parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori vale ai fini dell’accesso ai PON (Programmi Operativi Nazionali) e ai POR  (Programmi Operativi Regionali) a valere sui fondi strutturali europei ( Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Agevolazioni fiscali per l'aggiornamento e la tutela del credito professionale- Al riguardo il DDL introduce misure  consistenti nella deducibilità:
-del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
-del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Maternità e malattia- Viene riconosciuto il diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, -l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Viene inoltre previstala sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Introdotta infine, la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

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